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Cassa integrazione

(26 Agosto 2015)

Salve sono impiegato metalmeccanico in cassa integrazione.
Ho ricevuto 2 contestazioni disciplinari perchè il datore di lavoro dice di avermi chiamato per 3gg consecutivi al telefono di casa ed al cellulare per farmi rientrare a lavoro per poi accusarmi di assenza ingiustificata in quanto non rispondevo. Dice che tali utenze gliele ho comunicate io ma non ho ricordanza di tale fatto, in ogni caso non ho mai fornito le mie utenze telefoniche ai fini della mia reperibilità.
In cassa integrazione non si è obbligati a stare in casa e tantomeno credo si sia obbligati a portarsi dietro il cellulare per rispondere al datore di lavoro.
Quando mi hanno inviato telegrammi e raccomandate mi sono sempre poi presentato regolarmente a lavoro.
Tra l'altro nella lettera di collocazione in cassa integrazione vi era indicato che eravamo tenuti ad "essere rintracciabili all'indirizzo comunicato", e non al telefono.
Insomma, secondo voi durante la cassa integrazione sono obbligato a rispondere al telefono portandomelo quindi sempre dietro oppure è il datore che, non ottenendo risposte, dovrebbe contattarmi al mio indirizzo?
Nel caso avessi ragione io, potrei muovermi con una diffida volta a fargli ritirare le sanzioni disciplinari?
Gradirei vostro parere,
David

David

Risposte e Commenti

Risposta: Contestazione e sanzione disciplinare

In primo luogo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 300/1970 art. 7 nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se prima non vi è stata una contestazione, per iscritto, dei fatti di causa e il datore di lavoro non ha concesso al lavoratore un termine non inferiore a 5 giorni per permettergli di presentare giustificazioni.
Lei non lo ha indicato nella sua domanda. Questo è avvenuto?
Inoltre la motivazione è del tutto pretestuosa, ma se ci fossero i requisiti (cosa che non so poiché non ho visionato la relativa docuumentazione) andrebbe impugnata non con una diffida ma con un ricorso al Giudice del lavoro competente al fine di far accertare la totale pretestuosità del fatto contestato e sanzionato.

(26 Agosto 2015)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

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