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    GIUDIZIO FINALE SUL PERIODO PROVA

    (24 Novembre 2010)

    salve, il dipendente di un' A.O. può chiedere di visionare il giudizio finale sul periodo di prova (6mesi) nel caso in cui non mi sia stato fatto firmare niente? qual'è la legislazione in materia?
    grazie

    alex

    Risposte e Commenti

    Risposta: Periodo di prova elicenziamento

    In merito non vi è una particolare legislazione. Il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del dipendente può predisporre un periodo di prova, all'esito del quale (o durante il quale) se non è soddisfatto delle prestazioni del lavoratore può interrompere il rapporto. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilità con decisione recentissima che "è ammissibile il licenziamento del lavoratore in prova senza obbligo di motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso." Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23224 del 17 novembre 2010, rilevando che la discrezionalità del potere di recesso del datore di lavoro "non è assoluta, e deve essere coerente con la causa del patto di prova, sicché il lavoratore, che non dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché la imputabilità del recesso del datore a un motivo estraneo a tale causa, e quindi illecito, non può eccepire né dedurre la nullità del licenziamento in sede giurisdizionale". La Suprema Corte, rigettando il ricorso di un lavoratore, ha sottolineato che "a norma degli artt. 2096 c.c. e 10 della legge n. 604/1966, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione"

    (25 Novembre 2010)

    avv. Roberto Amati

    info@studiolegaleamati.it

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