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(8 Novembre 2009) Enzo Apicella
Secondo i dati di Ristretti Orizzonti sono 82 le persone morte nelle carceri italiane nel 2009. Nella maggior parte dei casi, suicidi; qualcuno morto per cause naturali.

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L’illegittimità della procedura di revisione costituzionale

(13 Luglio 2013)

intervista al prof. Luigi Ferrajoli

illegittimiproc

12/07/2013

Professor Ferrajoli ci spiega perché ha firmato l’appello rivolto ai 35 saggi?

Per protestare contro la mancanza di informazioni sui lavori della loro commissione, i quali riguardano niente meno la riforma della nostra Costituzione. Ben più importante, tuttavia, è sottolineare l’illegittimità dell’intera procedura di revisione, rispetto alla quale l’istituzione della commissione governativa dei saggi è solo un aspetto, tutto sommato marginale.

Perché questa riforma della Costituzione sarebbe illegittima?

Per ragioni di metodo e per ragioni di sostanza. Il primo aspetto di illegittimità investe il costituzionalismo profondo di qualunque democrazia costituzionale e certamente della nostra: l’indebita trasformazione del potere di revisione previsto dall’art.138 Cost., che certamente è un potere costituito, in un potere costituente non previsto dalla Costituzione. La legge costituzionale del 6 giugno prevede invece la riforma dei titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione: in breve, non una revisione ma l’approvazione, inammissibile, di una nuova costituzione. Viene insomma ignorato quello che è un principio fondamentale di grammatica costituzionale: la differenza, formulata da Sieyés più di due secoli fa, tra potere costituito e potere costituente, in forza del quale il primo non può essere trasformato nel secondo dal suo stesso esercizio. Non è solo un principio giuridico. E’ anche un principio di teoria politica adottato da quasi tutte le costituzioni. Proviamo a pensare come sarebbe accolta negli Stati Uniti l’idea di una riforma dell’intera costituzione, della quale sono possibili, oltre tutto con procedura gravosissima, solo emendamenti: proposti dai due ter­zi dei com­ponenti del Con­gres­so o delle legislatu­re dei vari Sta­ti, e approvati se votati nel primo caso dai tre quarti degli Stati e nel secondo dai tre quarti dei membri di una Convenzione convocata dal Con­gresso. In pochissimi paesi, come la Spagna e la Svizzera, è prevista la revi­sione del­l’intera costitu­zione, ma con pro­ce­dure così la­boriose da renderla quasi impossibile. Insomma il potere costituente equivale alla sovranità, che “appartiene al popolo”, come dice l’art.1 della Costituzione, violato anch’esso dalla prospettata emanazione di una nuova costituzione.

Quella che si prefigura è quindi una nuova Costituzione?

Le Costituzioni sono patti di convivenza, sui quali viene fondato o rifondato l’intero sistema politico. Si distinguono dalle leggi ordinarie proprio per la loro aspirazione ad essere permanenti. Per questo sono possibili solo revisioni, cioè aggiustamenti o aggiornamenti in forma di emendamenti. Questa legge costituzionale prevede invece, ho già detto, la riforma di quasi tutta la seconda parte della Carta: “della forma di Stato” e “della forma di governo”, come dice il suo art.2. Si progetta insomma una nuova Costituzione, che non ha niente a che fare con quella attuale. E trovo sorprendente che una iniziativa di questo genere, che configura un eccesso o peggio un abuso di potere, sia stata promossa e venga sostenuta dal Presidente della Repubblica, che è il garante di questa Costituzione e non certo della sua modifica. Promossa e sollecitata, ricordo, con procedura d’urgenza.

Come valuta la procedura d’urgenza?

Questo è un secondo aspetto di illegittimità. La procedura d’urgenza è esplicitamente esclusa dalla Costituzione, il cui articolo 72 comma 4 stabilisce che “la procedura normale… è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale”, per i quali sono quindi precluse le procedure d’urgenza previste dall’articolo 72 comma 2. E poi, se c’è una norma che va inclusa tra i principi supremi che la Corte Costituzionale ha dichiarato non suscettibili di essere indeboliti, questa è proprio la norma sulla revisione costituzionale. Qui abbiamo viceversa una deroga radicale all’articolo 138 con l’adozione di una diversa procedura che per di più, oltre ad essere una procedura d’urgenza, si caratterizza come sostanzialmente governativa.

Il Governo quindi scavalca completamente il Parlamento?

Uno degli aspetti singolari di questa procedura, in contrasto con il carattere interamente parlamentare del potere di revisione previsto dall’articolo 138, è il fatto che essa è interamente guidata dal governo: è il governo che ha presentato la riforma come un suo impegno programmatico, che ha elaborato il disegno di legge costituzionale, che ha dettato al Parlamento procedure d’urgenza e tempi ristretti e contingentati, che ha addirittura riservato a se stesso un potere di emendamento in forme privilegiate rispetto a quelle consentite ai parlamentari. E poi, c’è da chiedersi: dove sta l’urgenza? Qui, evidentemente, l’unica urgenza è quella di far ricadere sulla Costituzione l’inettitudine del nostro ceto politico.

Nel testo introduttivo del ddl si fa riferimento alla crisi economico e sociale. Così viene spiegata la necessità della riforma costituzionale.

Non si capisce che nesso ci sia tra le due cose. Il solo effetto sulla crisi della riforma sarà quello di distogliere il Parlamento dai ben più urgenti mutamenti della politica economica e sociale con cui dovrebbe essere fronteggiata la crisi. Aggiungo che la riforma della Costituzione è in contrasto con gli orientamenti già espressi dall’elettorato, che bocciò la riforma del 2005 con il 61 per cento dei voti nel referendum del 2006. E poi che essa proviene dal governo delle “larghe intese”, anche questo promosso al di fuori delle sue competenze dal presidente della repubblica che nel nostro sistema parlamentare non può esercitare funzioni di indirizzo politico. Un governo che non corrisponde alla volontà degli elettori del Pd, ma nemmeno della destra o dei grillini o degli astenuti. E invece il governo delle larghe intese, che di per sé è già una cosa abnorme, procede alla revisione della Costituzione… Certamente, alcune modifiche della Carta sono assolutamente ovvie, come la riduzione del numero dei parlamentari, il potere di revoca dei ministri in capo al presidente del consiglio o anche la modifica dell’attuale bicameralismo perfetto. Ma si tratta di riforme da fare sulla base dell’articolo 138, tramite emendamenti di contenuto univoco e determinato, affinché il referendum successivo non si trasformi in un plebiscito: cosa che è stato ribadito più volte dalla Corte costituzionale.

Lei come giurista quale valutazione dà di questo momento storico?

Non si capisce perché in questa nostra povera Repubblica, già tormentata dal berlusconismo e dai vari populismi, la politica pensi di ritrovare una qualche credibilità cambiando la Costituzione. Si fa poi un gran vanto della procedura d’urgenza, tanto da connetterla alla stabilità del governo e al punto da ventilare scambi tra la legge elettorale – il doppio turno - e il presidenzialismo. Ora, io non voglio qui parlare del presidenzialismo in astratto, che a mio parere è sul piano teorico meno rappresentativo dei sistemi parlamentari, dato che un organo monocratico non può, per definizione, rappresentare la complessità dell’intero corpo elettorale. Stiamo parlando del presidenzialismo in Italia, che ha conosciuto il fascismo e poi il berlusconismo e il grillismo, e dove quindi i pericoli di involuzione personalistica, populistica e autoritaria del sistema politico sono iscritti in quella che Gobetti chiamò l’“autobiografia della Nazione”. Oggi l’Italia, diversamente che nei primi trenta o quarant’anni di storia della Repubblica, è un paese diviso, a parte il residuo di forze parlamentari rappresentato dal Pd, Sel e Scelta Civica, tra la massa degli astensionisti e due forze antiparlamentari: la destra berlusconiana, che ha sempre gridato al golpe in presenza di qualunque possibile crisi parlamentare e propose una riforma costituzionale che impediva di sommare i voti della maggioranza a quelli dell’opposizione nella sfiducia al governo, e il movimento capeggiato da Grillo, che ha apertamente contestato il divieto del mandato imperativo stabilito dall’articolo 67, il quale, ricordo, non è una norma inventata dalla casta ma la definizione della democrazia rappresentativa. In queste condizioni la scelta del presidenzialismo significa incoraggiare tutte le tentazioni populistiche e demagogiche, in un momento in cui i partiti sono in crisi, la politica è screditata e la comunicazione politica avviene nelle forme televisive o in quelle della rete che ne favoriscono la personalizzazione intorno ai cosiddetti capi carismatici. Laddove democrazia, come sosteneva Hans Kelsen, è un regime senza capi.

Professor Ferrajoli secondo lei è possibile un’altra soluzione?

Io ho un’unica speranza. Che questa legge costituzionale non venga approvata dai due terzi delle Camere, e che lo scontento che c’è nel Partito democratico faccia sì che un numero rilevante di parlamentari, soprattutto al Senato, si aggiungano a quelli di Sel e del Movimento 5 stelle nel voto contrario. In questo caso si potrebbe promuovere su di essa un referendum. E comunque già il fatto di non passare la soglia dei due terzi basterebbe per indebolire l’intera procedura. Secondo me è ancora una battaglia aperta .

Comitati Dossetti per la Costituzione

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