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Maternità e tempo determinato

(9 Gennaio 2012)

Sono una lavoratrice con contratto a tempo determinato fino al 10/05/2012. Sono incinta e la mia data presunta parto è il 21/07/2012, quindi il periodo di astensione obbligatoria non sarebbe coperto da contratto. Come potrei fare per percepire comunque l'indennità di maternità Inps?

Roberta

Risposte e Commenti

Risposta: Congedo di Maternità

Le seguenti categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti), in possesso dei requisiti richiesti maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Categorie:
lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 - circ. 114/2008;
lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali - circ. 254/1994 - circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006
lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;

(17 Gennaio 2012)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

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