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Lavoratore interinale

(18 Settembre 2012)

Salve a tutti, da molti anni lavoro presso una società che il 15 Luglio 2012 ha cambiato nome, di conseguenza non assume più lavoratori interinali a chiamata. Vorrei sapere se c è un termine che vieta l assunzione di lavoratori interinali oppure no, visto che nè l azienda, nè l agenzia interinale forniscono alcuna informazione a riguardo, creando disagio a tutti noi lavoratori interinali che non sappiamo se sì tornerà a lavorare o meno. Grazie anticipatamente.

Davide Rosi

Risposte e Commenti

Risposta: Contratto di somministrazione , ex interinali.

Riforma del 18 luglio 2012

Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro il 18 luglio 2012 sono cambiate molte delle regole che disciplinano i contratti di assunzione flessibili e a tempo determinato, compresi quelli di somministrazione ex lavoro interinale.

Nessuna indicazione della causa per il primo contratto sotto i 12 mesi o nell’ambito di riorganizzazioni aziendali; nel computo dei 36 mesi dopo cui scatta l’assunzione a tempo indeterminato si conteggiano anche i contratti in somministrazione, che introduce limiti per apprendisti e pagamento Aspi.

Contratto di somministrazione
L’articolo 9, lettera b della Legge di Riforma prevede che il limite dei 12 mesi entro cui non vi è l’obbligo di indicare la causa nei contratti a termine (indicazione dei motivi tecnici, organizzativi, produttivi o sostitutivi che giustificano l’apposizione del termine) stipulati per la prima volta valga anche per i contratti di somministrazione.

I contratti collettivi possono prevedere che, invece dell’esenzione della causale sul primo contratto fino a 12 mesi, l’azienda possa applicare un’esenzione nell’ambito di particolari processi organizzativi fino al 6% dell’organico.

I processi organizzativi, previsti dall’art 5 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma h dell’articolo 9 della Riforma del Lavoro, sono: avvio di nuova attività, lancio di prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di commessa consistente.

Durata del contratto
La riforma prevede che dopo 36 mesi di uno o più contratti a termine scatti l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato: in questo computo vanno calcolati anche gli eventuali contratti di somministrazione.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.18/2012 chiarisce che questo vale per i contratti di somministrazione stipulati dall’azienda a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.

La stessa circolare chiarisce anche un altro punto: il limite dei 36 mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva) vale solo per la stipulazione di contratti a tempo determinato fra azienda e lavoratore, senza limitare la possibilità per l’azienda di ricorrere alla somministrazione: «il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi».

(26 Settembre 2012)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

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