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disciplina assegnazione/trasferte e novità dovute ai licenziamenti secondo riforma Fornero

(6 Dicembre 2012)

Salve getile Avvocato,
sono una impiegata metalmeccanica 6° livello, settore informatico, attualmente 'comandata' a un percorso di 'presunta riqualificazione, che si concluderà con un tirocinio formativo di 4 mesi in un centro specializzato a 800 km da casa mia. Cosa succede se rifiuto la trasferta che dovrebbe scattare a febbraio, considerato che non so nemmeno se dopo i 4 mesi mi viene assicurato il ritorno in sede, o verrò sballottata in giro come una trottola fra un reparto e l'altro dell'azienda sul territorio nazionale, in attesa di trovare un incarico presso un cliente - immagino anche quello lontano ? Fra l'altro sono in part time per motivi di famiglia. Spero di aver sottoposto la domanda nel topic giusto, in caso contrario mi scuso. La ringrazio e la saluto cordialmente

Carmen Spolaore

Risposte e Commenti

Risposta: Trasferte

Con la pronuncia 24658/2008 la Corte di Cassazione, nel distinguere tra trasferimento e trasferta, precisa che presupposto del trasferimento del lavoratore è la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di natura tendenzialmente definitiva.

Infatti in caso di trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra si realizza un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall'istituto della trasferta, che resta caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale; ne consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c..

Per configurarsi una trasferta, il tempo di durata dello spostamento deve essere, ancorché non determinato, determinabile. Il lasso temporale, sebbene lungo, non comporta la trasformazione della fattispecie in trasferimento. (Trib. La Spezia 20/2/2012, Giud. Panico, in Lav. nella giur. 2012, 514), e di norma non può opporsi alla trasferta. Ovviamente le spetteranno tutti gli emolumenti ad essa connessi.

(8 Dicembre 2012)

avv.roberto amati

info@studiolegaleamati.it

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