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licenziamento mascherato

(28 Aprile 2013)

salve e molte grazie per l'ospitalità.
Sono stato assunto da questa grande impresa di pulizie da circa 10 anni e per ultimi 5 anni il mio orario di lavoro contrattuale era di circa 8 ore giornaliere per 38.50 ore settimanali. A luglio 2012 senza firmare nulla mi e' stato imposta una riduzione unilaterale dell'orario dapprima a 2 ore e poi recentemente a 1ora e mezza, con altrettante comunicazioni scritte. Ora il punto è, sbirciando l'articolo 44 della riforma formerò, questa nn e' una forma mascherata di licenziamento, per evitare all'impresa diversi problemi di carattere economico e pratico??? come e' possibile muoversi?
posso fare qualcosa io direttamente in prima istanza tipo magari querela? grazie

roberto catalano

Risposte e Commenti

Risposta: licenziamento mascherato

grazie, ma a me interessava capire in particolare se questo atteggiamento dell'impresa nei miei confronti, nn nasconda appunto un licenziamento mascherato da una riduzione cosi' DRASTICA dell'orario di lavoro?

(25 Maggio 2013)

Roberto Catalano

roberto.catalano24@virgilio.it

Risposta: Differenze retributive non pagate.

Allora, partiamo dal presupposto secondo cui il rapporto di lavoro è un contratto a tutti gli effetti (Art. 1372 Codice civile) e produce effetti tra le parti. Premesso questo, ogni successiva modificazione all'orario di lavoro e comunque al rapporto di lavoro stesso deve trovare l'accordo (scritto) di entrambe le parti. Questo significa che la variazione dell'orario di lavoro, imposta dal datore di alvoro, è del tutto illegittima. Lei può sicuramente agire nei confronti del datore inviando, subito, una raccomandata a.r. nella quale dirà che contesta la riduzione dell'orario rivendicando la piena retribuzione mensile dovuta. In difetto potrà agire in giudizio davanti al Giudice del Lavoro per le differenze retributive che non le sono state pagate.

(29 Aprile 2013)

avv. roberto amati

info@studiolegaleamati.it

Risposta: ..

Quando si parla di licenziamento si intende l'interruzione di ogni attività lavorativa. Non è il suo caso.

(5 Giugno 2013)

avv. roberto amati

info@studiolegaleamati.it

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