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(22 Marzo 2010)

sono sempre quello interessato a sapere che tipo di responsabilità ha un sindacato (a parte quello morale ) nel non avvisare un povero operaio (ormai in pensione) della presenza di una legge che dà diritto a un riconoscimento monetario per essere stato a contatto con l' amianto. grazie

mario

Risposte e Commenti

Risposta: Esiste una responsabilità?

La responsabilità civile del "Sindacato", come quella di qualsiasi altro, deve essere provata. Cioè deve essere provato che il "Sindacato" aveva il dovere di avvertirla personalmente, ovvero a mezzo delegato e che questa mancata comunicazione Le ha causato un danno risarcibile.
A ben vedere, però, nessun Giudice ovvero altra Autorità amministrativa reputerebbe il "Sindacato" responsabile nei Suoi confronti per non averLe comunicato l'esistenza di tale Legge.
Mi preme specificarLe, in modo che la questione sia chiara di come il "Sindacato", in generale, abbia la funzione di aiutare i lavoratori nella vita lavorativa e anche successivamente. Tale aiuto, però, non implica che lo stesso si sostituisca a Lei o ad altri. Ogni singolo lavoratore deve, a prescindere dall'iscrizione ad un sindacato o meno, essere vigile e attento e pensare in prima persona alla tutela dei propri diritti.
In ultimo questo significa che l'esistenza o meno di tale legge, e la conseguente possibilità di usufruirne poteva essere facilmente conoscibile o comunque conoscibile da parte Sua.
Probabilmente esiste una responsabilità morale, ma questa è di poco conto per almeno due ragioni: La prima è che tale responsabilità non Le da diritto a nessun risarcimento (e comunque anche questa andrebbe provata, ovvero andrebbe da Lei provato che il "Sindacato" non l'ha avvertita. Il "Sindacato", naturalmente, potrebbe confutarLa in modo semplice e rapido); in secondo luogo, vista la bassa moralità che si riscontra in Italia, in ogni campo, a partire dal quello politico, anche una provata responsabilità di questo tipo non darebbe adito a nessuno conseguenza, nemmeno allo sdegno morale.

(23 Marzo 2010)

Roberto Amati, avvocato in Roma

info@studiolegaleamati.it

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