">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Diritti > Diritti > Infortuni e malattia    (Visualizza la Mappa del sito )

PRIMA PAGINA

costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

APPUNTAMENTI
(Capitale e lavoro)

SITI WEB
(Capitale e lavoro)

maternità facoltativa/che fare

(7 Aprile 2010)

buongiorno,
Siccome ho una bimba di 6 mesi vorrei poter gestirmi la maternità facoltativa in maniera da stare a casa il venrdi ed il lunedi ( non mi pagano lo stipendio da gennaio, ma pretendono il lavoro puntuale).
Vi chiedo lo devo per forza concordare con il datore di lavoro!?, oppure posso semplicemente rendergli note le date che ho scelto per stare a casa!?? e loro non possono che prenderne atto!!.
datemi una bella notizia.
Grazie mille

emma

Risposte e Commenti

Risposta: Astensione maternità frazionata

I c.d. congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), e, in ordine alle modalità del frazionamento dei congedi parentali gli enti previdenziali e le pubbliche amministrazioni, in sede di contrattazione collettiva, hanno provveduto all’interpretazione ed applicazione della norma prevedendo che:
1. la facoltà di fruizione frazionata del congedo parentale è possibile anche per singole giornate;
2. nei periodi di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno;
3. tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro;
4. il predetto requisito non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione del congedo ordinario in continuità col congedo parentale. Con ciò, peraltro, non intendendosi che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di
congedo ordinario (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale, bensì intendendosi che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi);
5. fermo quanto indicato al punto che precede, i periodi di malattia che si verifichino durante il congedo parentale (debitamente certificati) devono essere considerati neutri ai fini del computo del complessivo periodo di congedo parentale spettante;
6. ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, il lavoratore è tenuto a presentare all’ufficio di appartenenza la relativa domanda, di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione (procedura da utilizzarsi anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione), contenente le seguenti attestazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- la durata dell’assenza;
- i dati concernenti lo stato di maternità o paternità;
- la dichiarazione dell’altro genitore circa gli eventuali periodi già utilizzati allo stesso titolo per il medesimo evento e la sua situazione lavorativa.
In ogni caso, è opportuno prendere visione del Contratto collettivo di riferimento applicato, onde valutare le disposizioni in esso contenute.

(7 Aprile 2010)

avv. Roberto Amati

Inserisci un commento o una risposta

Selezionate "risposta" nel campo "Tipo" solo se si tratta di una riposta alla domanda iniziale. I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori. Il post verrà pubblicato solo dopo un controllo del collettivo redazionale

Per commentare o rispondere compila il modulo

     

  

725