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probabile violazione privacy

(21 Aprile 2010)

Buongiorno,
mi chiamo tina e da tanti anni lavoro in una azienda del gruppo Fly Flot. recenemente sono avvenuti dei furti anche consistenti da parte di alcuni operai, furti comprovati. In risposta a tale casi la ditta ha deciso che si fa obbligo di usare borsina di plastica trasparente per portare al lavoro pochi effeti personali tipo acqua, maglietta, ma anche assorbenti per dirne una. Possono farlo? inoltre hanno installato videocamere a circuito chiuso per prevenire furti. Possono farlo?

Tina De Masi

Risposte e Commenti

Risposta: Privacy e diritti dei lavoratori

l'Azienda poichè ha l'obbligo di rispettare i diritti dei lavoratori (oltre ovviamente a salvaguardare il patrimonio aziendale) deve dotarsi di una politica relativa alla Privacy.
Ciò fa si che il lavoratore sia informato su come vengono trattati i propri dati.
Inoltre l'articolo 114 del Decreto Legislativo 196/03 Testo Unico Privacy, relativamente al controllo a distanza, dichiara espressamente che resta valido quanto indicato nell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, Statuto dei Lavoratori

Art. 4 - Impianti audiovisivi

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Valuti pertanto in base a quali disposizioni/condizioni sono state adottate tali prescrizioni.

(21 Aprile 2010)

avv. Roberto Amati

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