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Passaggio da meccanica artigianato a industria metalmeccanica maggiore

(17 Giugno 2010)

Salve,

attualmente sono stato assunto con un 5° livello nell'artigianato, ma la mia azienda sta passando al CCNL Industria Metalmeccanica Maggiore, e la proposta che mi è stata fatta prevede il 4° livello.

Innanzitutto mi piacerebbe sapere come si effettua la comparazione di livelli tra differenti CCNL, in internet non ho trovato risposta a questa domanda.

Inoltre, da quanto ho capito, essendo io laureato, dovrebbe spettarmi di diritto il 5° livello come minimo, è corretto?

Per finire aggiungo che, nella azienda in cui lavoravo precedentemente, ero un 5° livello Metalmeccanica Industria, mentre dove mi trovo attualmente venni assunto come 5° livello artigianato ed ora verrò messo a 4° livello Metalmeccanica Industria.

1) Vorrei sapere se nel passaggio dalla vecchia azienda alla nuova sono stato penalizzato nella conversione di livello che è stata fatta.
2) In caso affermativo vorrei chiedere come poter esercitare il mio diritto ad un risarcimento che credo sia dovuto.
3) E' possibile passando da una azienda ad un'altra scendere di livello?

Grazie e cordiali saluti

Mario Sentini

Risposte e Commenti

Risposta: Demansionamento e risarcimento del danno

La tutela che la legge offre al lavoratore concerne tutti gli aspetti dell'attività lavorativa prestata dallo stesso. In particolare l'art. 2103 c.c. "Mansioni del lavoratore" prevede che il prestatore di lavoro non possa essere adibito a mansioni diverse da quelle oggetto dell'assunzione.
E' vietato demansionare il lavoratore, ovvero attribuirgli qualifiche inferiori a quelle ricoperte precedentemente. Mi spiego. Se Lei è stato assunto con un livello a cui afferiscono determinate mansioni, successivamente (come nel suo caso) l'Azienda non può ne attribuire al lavoratore un livello contrattuale più basso (a parità di mansioni esercitate) ne fargli svolgere mansioni inferiori.
Nel caso in cui ciò fosse avvenuto, il lavoratore può impugnare e rivendicare il maggiore livello contrattuale dovuto inviando, almeno come primo step, la lettera di impugnativa sia al datore di lavoro, sia alla Direzione Provinciale del lavoro, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ovviamente, prima di intraprendere questa strada, occorre pensarci bene perchè il datore di lavoro potrebbe senza meno attuare nei suoi confronti un attegiamento ostativo.
Inoltre il risarcimento del danno, dovuto a seguito di un demansionamento può essere valutato esclusivamente dal giudice del lavoro e quindi occorre fare una vertenza.

(18 Giugno 2010)

avv. Roberto Amati

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