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DIMISSIONI FORZATE

(19 Giugno 2010)

Buongiorno,
lavoro da qualche anno in un'azienda con un contratto indetermintao (prima commercio e ora metalmeccanico). Nel marzo 2010 è stata chiesta la cassa integrazione ordinaria per 13 settimane che è stata nuovamente richiesta questo mese. In realtà la cosa è molto blanda perché facciamo - più o meno tutti - solo 4, 5 giorni di CIG al mese. La settimana scorsa l'azienda ha deciso di eliminare del personale, tra cui la sottoscritta. Mi sono state chieste le dimissioni immediate incentivate da un risarcimento monetario. Consapevole del fatto che non possono licenziarmi senza giusta causa, ho preso tempo per capire che tipo di risarcimento posso ottenere. L'azienda ha più di 15 dipendenti e io faccio un part-time.
Esiste un risarcimento standard o ci si basa solo sulla negoziazione fra datore di lavoro e lavoratore?
Possono proporci un licenziamento collettivo, visto che siamo in cassa integrazione? E in caso affermativo qual è la tutela per i lavoratori?

La ringrazio
Saluti

Jo

Risposte e Commenti

Risposta: Licenziamento illegittimo; Lic. collettivo

In primo luogo diciamo che qualora il dipendente venisse licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti, troverebbe applicazione per il lavoratore la tutela reale (vedasi sezione "approfondimenti" del Forum). Il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità e ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il giudice con la sentenza condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La disciplina dei licenziamenti collettivi, Legge n. 223/91, si applica alle imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nel periodo di tempo di 120 giorni, nell'ambito della stessa provincia, a causa di una riduzione, di una trasformazione o della cessazione dell'attività.

Tale procedura, peraltro complessa, necessita dell'accordo e/o comunque della
comunicazione da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali e alla Direzione provinciale del lavoro, in cui sia analiticamente descritto il problema in essere, i dipendenti da licenziare, i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, ecc. ecc.

Insomma, a voler essere brevi, potrebbe chiedere per dare le dimissioni, non meno di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

(20 Giugno 2010)

avv. Roberto Amati

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