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Ricovero ospedaliero e giorni di malattia

(21 Settembre 2010)

Lavoro la 1991 con contratto a tempo indeterminato in una cooperativa sociale di tipo B, sono una lavoratrice disabile al 100%. Il 27 aprile 2010 per un incidente ho subito una frattura scomposta di tibia e perone che vista la mia condizione di disabilità, fatica a saldarsi. Sono stata ricoverata in una struttura ospedaliera pubblica per 47 giorni. I giorni di ricovero ospedaliero sono conteggiati nei 180 giorni di comporto malattia o sono a parte? Il mio certificato di malattia scade il 3 ottobre prossimo quindi dovrei rientrare il 4. Al 4 ottobre i giorni di comporto saranno 185, la frattura non è ancora a posto: c'è un modo per poter continuare la malattia?

Cristina Colombo

Risposte e Commenti

Risposta: Malattia e periodo di comporto.

In primo luogo sarebbe determinante sapere se l'infortunio si è verificato sul lavoro o meno.
Nel caso in cui si fosse verificato fuori dal normale orario di lavoro, potrà fare riferimento al CCNL Cooperative sociali che, all' Art. 70 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro, stabilisce che:
"L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata
all'azienda al più presto e comunque entro la 1a ora prevista per l'inizio della presenza al
lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore
devono inviare all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza idonea
certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di
lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al TFR e
all'indennità sostitutiva del preavviso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in
prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione
fino al 180° giorno.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento previsto dal
presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art. 59 ne sospende la fruizione
nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva
superiore a 7 giorni di calendario."

Prima di adottare in proposito qualsiasi decisione, le consiglio di trovare conferma a quanto da me indicato c/o il suo sindacato di riferimento ovvero previa consulenza presso lo studio di un professionista.

(21 Settembre 2010)

avv. Roberto Amati

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