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abuso di potere del datore di lavoro

(24 Settembre 2010)

Volevo chiedere se è lecito che un datore di lavoro multi i propri dipendenti per ogni errore effettuato, nel caso particolare, il mio ragazzo è venditore presso un mobilificio e se sbaglia un ordine deve pagare l'articolo per l'intero valore (e stiamo parlando di artricoli d'arredamento, mobili, non so se mi spiego), quindi si può affermare che il suo stipendio lo spende quasi per intero per pagare queste "multe". Un giorno si è rifiutato di firmare la multa e il datore di lavoro lo ha ricattato "o mi firmi la multa o mi firmi le dimissioni". Secondo me questo è vero e proprio mobbing, tanto è vero che il mio ragazzo sta andando in depressione.
E' possibile denunciare tale abuso di potere senza avere ripercussioni nel mondo del lavoro? Il mio ragazzo dice che se lo denuncia è segnato a vita e più nessuno lo assumerà...

letizia

Risposte e Commenti

Risposta: Sanzione disciplinare. Requisiti e termini

In primo luogo è ben specificare che il datore di lavoro non può irrogare nessuna sanzione senza prima aver contestato per iscritto al lavoratore i fatti. A tale proposito Il potere disciplinare, previsto dall'art. 2106 c.c., costituisce uno degli aspetti del potere direttivo del datore di lavoro, e si sostanzia nella facoltà di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104, 2105 cc).

L'esercizio di tale potere è stato fortemente proceduralizzato e limitato con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (l. 20.5.1970, n.300), che ha introdotto regole molto precise sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello procedurale.
L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ha introdotto alcuni requisiti di procedura per il corretto esercizio del potere disciplinare.

Il datore di lavoro è anzitutto tenuto a predisporre un codice disciplinare che stabilisca le procedure di contestazione, ed individui le infrazioni e le relative sanzioni. Le sanzioni comminabili sono esclusivamente quelle previste dalla legge: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione e licenziamento “disciplinare”.

Il datore di lavoro deve inoltre consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del prestatore, che deve essere sentito qualora ne faccia richiesta. In ogni caso, le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere irrogate prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. La legge non prevede un termine massimo entro cui il datore può procedere ad irrogare la sanzione, termine che è però previsto da alcuni contratti collettivi.

In risposta alla sua domanda quindi: Si certo che si può fare qualcosa, in quanto il comportamento del datore di lavoro appare del tutto illegittimo.
Occorre però che vi facciate seguire dal sindacato o da un professionista.

(27 Settembre 2010)

avv. Roberto Amati

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