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contratto a tempo indeterminato in una Società Cooperativa(Centro di formazione Professionale)

(2 Ottobre 2010)

Buongiorno, sono un dipendendente della cooperativa con contratto CCNL della FORMAZIONE PROFESSIONALE a tempo indeterminato(data assunzione 01/09/2006) full time addetto si segreteria 1 livello.La cooperativa sta riorganizzando gli uffici, e dal 1 luglio 2010 per esigenze della cooperativa stessa sono stato spostato in un altro ufficio che fa sempre parte della Cooperativa ma in altra sede.Il 31/12/2010 scade l' appalto della cooperativa del nuovo posto dove sto lavorando e nn si sa se verrà rinnovato.Volevo sapere CHE RISCHIO SI CORRE NEL CASO L' APPALTO NN VENGA RINNOVATO se NELLA SEDE CENTRALE NN CI SIA PIU' POSTO PER ME.....

FRANCESCO COSTANZI

Risposte e Commenti

Risposta: Fine appalto

Da quello che scrive, lei è stato assunto a tempo indeterminato full-time, non per un appalto specifico (e quindi legato alle sorti dell'appalto), ma come personale di segreteria. Ciò significa che nel caso in cui la cooperativa non si veda rinnovato l'appalto in questa sede, lei non dovrebbe correre alcun rischio in quanto, ripeto, la sua assunzione non è stata effettuata destinandola ad uno specifico lavoro che non viene successivamente confermato.
Vien da se, naturalmente, che la cooperativa potrebbe comunque licenziarla adducendo, illegittimamente, il mancato rinnovo dell'appalto stesso. In questo caso, maggiore è la grandezza aziendale (numero di lavoratori dipendenti) maggiore è la tutela che la legge le riserva.

(3 Ottobre 2010)

avv. Roberto Amati

Commento: Fine appalto

Ma nel caso la Cooperativa(che è con più di 25 dipendenti) volesse propormi un "incentivo" per risolvere il contratto...quante mensilità per legge mi spettano o fino a quante mensilità posso richiedere?

(5 Ottobre 2010)

FRANCESCO COSTANZI

francescocostanzi@virgilio.it

Risposta: Buonuscita.

Nel caso in cui l'Azienda intendesse licenziarla senza giusta causa e/o giustificato motivo, Lei potrebbe chiedere (al Giudice del lavoro) di essere reintegrata al suo posto e ricevere le retribuzioni maturate dalla data dell'ingiusto licenziamento sino all'effettiva reintegra. Inoltre avrebbe diritto al risarcimento del danno pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione percepita.
Da ciò si desume che l'incentivo che lei dovrebbe essere disposta ad accettare non dovrebbe essere inferiore a 15 mensilità, oltre a tutti gli altri emolumenti dovuti (Tfr ecc. )

(5 Ottobre 2010)

avv. Roberto Amati

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