">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Diritti > Diritti > Infortuni e malattia    (Visualizza la Mappa del sito )

PRIMA PAGINA

costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

APPUNTAMENTI
(Capitale e lavoro)

SITI WEB
(Capitale e lavoro)

comportamento scorretto del datore di lavoro

(2 Gennaio 2011)

Salve sono una lavoratrice dipendente presso una sala bingo con contratto nazionale a tempo indeterminato ormai da otto anni, premetto che in otto anni di servizio mi sono messa in malattia si e no 30 giorni in totale, ma puntualmente la società mi punisce regolarmente non facendomi lavorare per almeno una settimana successiva alla malattia senza giustificazione ne verbale ne scritta e comunque non retribuita, ora vi chiedo ma è legale il loro comportamento ed inoltre in che modo mi posso tutelare? vi porgo cordiali saluti e confido in un vostro utile consiglio

antonietta buononato

Risposte e Commenti

Risposta: Diritto alla salute e sanzione datoriale.

Il comportamento del datore di lavoro è del tutto illegittimo.
Anzi, da quanto riferisce pone in essere nei suoi confronti delle azioni intimidatorie volte a comprimere il suo diritto alla salute Costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della Costituzione.

La reazione adottata nei suoi confronti (se ti metti in malattia ti punisco non facendoti lavorare e non pagandoti) è pertanto del tutto illegittima e per tale motivo sanzionabile.

Lei riferisce che tale comportamento va avanti da 8 anni. La mancata retribuzione e quindi le somme che le spettavano e che lei non ha percepito si prescrivono (= non possono più essere richieste) decorsi 5 anni dal momento in cui si aveva il diritto di richiederle.

Per tale motivo, ovvero al fine di interrompere la prescrizione quinquennale dovrebbe rivendicare il pagamento di quanto dovuto e non pagato a mezzo di una racc.ta. con ricevuta di ritorno indirizzata al suo datore di lavoro.

Ovviamente il comportamento del datore di lavoro nei suoi confronti è stato certamente produttivo di danni a suo carico, risarcibili.

(3 Gennaio 2011)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Inserisci un commento o una risposta

Selezionate "risposta" nel campo "Tipo" solo se si tratta di una riposta alla domanda iniziale. I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori. Il post verrà pubblicato solo dopo un controllo del collettivo redazionale

Per commentare o rispondere compila il modulo

     

  

913