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VOUCHER.....come funzionano?

(11 Febbraio 2011)

Ciao a tutti,

chi mi spiega in modo semplice e chiaro come funzionano i voucher, e se il titolare di un'impresa termoidraulica li può utilizzare e in che modo? Sono convenienti?

Grazie

Mary

Risposte e Commenti

Risposta: Buoni pasto

Il buono pasto è un beneficio che viene concesso dal datore di lavoro per sopperire alla mancanza di un servizio mensa presente nella struttura produttiva.
In effetti, il buono pasto si configura come uno strumento estremamente flessibile e importante per i lavoratori che in questo modo riescono a usufruire del pasto giornaliero in ogni situazione di lavoro in cui le imprese o gli enti pubblici, dove prestano la propria attività lavorativa, non ritengono opportuno o conveniente dotarsi di una mensa aziendale.
Il valore del buono pasto, fino all’ammontare di € 5,29 è esente da oneri contributivi e previdenziali per il datore di lavoro e da trattenute fiscali per il dipendente.

(12 Febbraio 2011)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Risposta: Voucher lavoro

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro
occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di
un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
Questa tipologia di prestazione di lavoro offre indubbi vantaggi. Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, senza dover effettuare la comunicazione anticipata on-line al Centro per l’Impiego e senza dover inserire alcuna “scritturazione” sul Libro unico del lavoro.
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti
pensionistici.
I committenti possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari operanti nel settore del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è, di regola, escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:
• pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
• studenti
sono considerati “studenti” i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I “periodi di vacanza” si riferiscono a:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al
martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
• altre tipologie di prestatori
sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento
speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare
• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito,
fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Il sistema dei voucher ha trovato finora applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:
 imprese del settore agricolo
per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo se svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
 imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi
per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
 settore domestico
i “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni
svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria, per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia
e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie
si inseriscono il babysittering così come il dogsittering;
 altre tipologie di attività
• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti;
• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza
o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);
• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
• insegnamento privato e supplementare;
• in qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
 giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici nonché il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
 pensionati;
 percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3.000 euro annui.
I buoni, acquistabili singolarmente o in ‘multipli’ da cinque (non divisibili) hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.
Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%).
Il valore netto in favore del prestatore è pertanto di 7,50 euro. Il buono multiplo ha invece un valore netto complessivo di 37,50 euro.
Le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti e di riscossione da parte dei prestatori variano a seconda che si scelgano buoni cartacei o
telematici.

 Buoni cartacei
Se sceglie di utilizzare i buoni cartacei, il committente può ritirarli presso tutte le direzioni provinciali Inps, esibendo la ricevuta di pagamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC”. I buoni possono essere ritirati anche dalle Associazioni di categoria, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro.
Perché i buoni siano validi per la riscossione, è necessario che vengano correttamente intestati, scrivendo negli appositi spazi il periodo della prestazione e i codici fiscali del committente e del prestatore. Una volta firmati da entrambi, i buoni possono essere incassati dal prestatore presso qualsiasi ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento.
Non appena ricevuta la comunicazione da parte delle poste dell’avvenuto pagamento, l’Inps provvede all’accredito dei contributi presso la
Gestione separata e al versamento all’Inail della quota assicurativa.
 Buoni telematici
Per il pagamento tramite buoni telematici è necessaria anzitutto la registrazione
presso l’Inps.
I prestatori possono registrarsi:
• chiamando il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803 164;
• su internet, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/
Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio;
• presso tutte le sedi Inps.
I committenti possono registrarsi:
• presso le sedi Inps, se il proprio nominativo non è ancora registrato
negli archivi dell’Istituto;
• sul sito internet www.inps.it, se il nominativo è già presente e si è in
possesso del codice PIN, nella sezione Servizi On line/Per il cittadino/
Lavoro occasionale accessorio;
• chiamando il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803 164;
• tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Una volta effettuato l’accreditamento, il committente può richiedere
all’Inps i buoni lavoro.

La richiesta deve contenere:
• i dati anagrafici di ogni lavoratore e i relativi codici fiscali;
• la data di inizio e fine presunta dell’attività lavorativa;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• il numero di buoni per ciascun lavoratore.
L’importo dei buoni acquistati deve essere pagato prima dell’inizio della prestazione:
• tramite modello F24, indicando nella sezione Inps il codice sede e il codice fiscale, la causale LACC e il periodo di riferimento della prestazione;
• con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a
INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
• direttamente on line sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online/
Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio. In questo caso l’addebito avviene su conto corrente postale, su Postepay o su carta di credito del circuito VISA_Mastercard.
Il prestatore riceve gli importi guadagnati direttamente con accredito sulla carta magnetica Inpscard, che gli viene fornita al momento della registrazione o tramite bonifico domiciliato.
Al termine del lavoro il committente deve dichiarare l’entità della prestazione svolta.
L’Inps, dopo avere verificato che siano state versate le somme necessarie a garantire la copertura economica, avvia la procedura di pagamento del lavoratore
e procede all’accredito dei contributi presso la Gestione separata.

(13 Febbraio 2011)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Commento: voucher

Ok, la ringrazio....è stato molto chiaro e esaustivo.
Saluti

(14 Febbraio 2011)

Mary

mary4283@gmail.com

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