">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Diritti > Diritti > Contratti di lavoro    (Visualizza la Mappa del sito )

PRIMA PAGINA

costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

APPUNTAMENTI
(Capitale e lavoro)

SITI WEB
(Capitale e lavoro)

informazioni

(26 Marzo 2011)

Sono sociodipendente di una cooperativa di lavoro,chiedo:esisre anche per i socilavoratori l'indennità di disoccupazione?
Vi ringrazio e saluto

orlando

Risposte e Commenti

Risposta: Trattamento di disoccupazione

Con la sentenza del 10 gennaio 2008, n. 289, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il socio lavoratore di una cooperativa ha la tutela previdenziale piena solo se ha assolto ai previsti obblighi contributivi.
Pertanto la Corte di Cassazione ha ribadito che le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro instaurato fra la società ed il socio, sia nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società, a prescindere - in tale ipotesi - dal fatto che i soci vengano impegnati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi.
Per la Cassazione, l'obbligazione contributiva è contemplata non solo nel caso dell'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il socio, ma anche quando l'attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società. Se, quindi, l'attività lavorativa è conforme alle previsioni del patto sociale, non si determina di certo l'esenzione dalla contribuzione perché ciò escluderebbe da ogni tutela una ampia categoria di lavoratori, quella dei soci lavoratori, meritevole come gli altri di analoghi trattamenti.

(28 Marzo 2011)

avv. Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Inserisci un commento o una risposta

Selezionate "risposta" nel campo "Tipo" solo se si tratta di una riposta alla domanda iniziale. I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori. Il post verrà pubblicato solo dopo un controllo del collettivo redazionale

Per commentare o rispondere compila il modulo

     

  

1622