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Mancata erogazione formazione in contratto di apprendistato professionalizzante

(19 Maggio 2011)

Buonasera,
innanzitutto ringrazio per il servizio che offrite e mi scuso per il disturbo: la questione che vorrei porre è la seguente: lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 4 anni, formazione mai ricevuta, nè in sede, nè fuori sede (lavoratore impiegato come "cassiere", assenze per malattia 8 gg totali in 4 anni); alla scadenza del contratto, esso, con regolare preavviso, non viene trasformato in contratto a tempo indeterminato. Quale è la corretta procedura da seguire per far valere i diritti del lavoratore e vedersi versati gli interi contributi maggiorati del 100% come prevede la legge in questi casi? il datore di lavoro avrebbe dovuto in qualche modo documentare (ad esempio mediante "moduli" rilasciati e firmati anche dal dipendente al termine dei vari argomenti) l'avvenuta erogazione delle attività formative preventivate nel contratto di lavoro o la sua inadempienza è di fatto indimostrabile? Esiste, secondo la vostra esperienza, una qualche possibilità che i diritti specificati possano essere fatti valere o è una ennesima lotta contro i mulini a vento?
Mi scuso per la terminologia eventualmente non corretta e ringraziando porgo i miei più cordiali e sentiti saluti.
Alessandro.

Alessandro Pardini

Risposte e Commenti

Risposta: Nullità del contratto di apprendistato

La mancata "formazione" nel contratto di apprendistato implica di legge, la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine.
Sarebbe il caso di sapere il settore lavorativo e la provenienza in quanto, ad esempio, la Regione Lazio si è dotata di una legge apposita che regola detto contratto di lavoro e che integra la Legge n. 276/03.
Quanto al suo contratto, già dalle mansioni che le hanno fatto espletare (cassiere), pare ovvio che si sia trattato di un contratto di lavoro in frode alla legge; sia per versare meno contributi all'Inps, sia per dare a lei una minore retribuzione.
Nel caso di specie le consiglio di impugnare immediatamente il contratto, ovvero impugnare il licenziamento e rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall'origine. Ricordi che l'impugnativa del licenziamento deve avvenire entro e non oltre 60 gg. e conseguentemente dovrà adire il Giudice del Lavoro entro i successivi 270 gg. al fine di far accertare dal Giudice la nullità del contratto di apprendistato e la sua conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'inizio con la conseguente condanna del datore di lavoro a pagarle le differenze retributive e contributive.

(20 Maggio 2011)

avv Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Commento: Nullità del contratto di apprendistato

La ringrazio di nuovo per le preziose informazioni e per la celerità della risposta; per quanto riguarda le precisazioni che chiede: il contratto è stato stipulato con una catena di vendita per articoli da bricolage, nella Regione Toscana e il CCNL di riferimento indicato sul contratto è "Terziario, distribuzione e servizi".
Appena ricevuta la comunicazione (pochi giorni fa) ho cominciato a muovermi presso il sindacato, dovrei avere un appuntamento a breve.
Se la cosa non la disturba sarà mia premura informarla, tramite il forum, di come si evolvono le cose: da parte mia mi sembra il minimo visto il suo interessamento.
Grazie ancora.

(20 Maggio 2011)

pardini alessandro

pardini.alessandro@virgilio.it

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