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Informazioni contratto a progetto

(6 Giugno 2011)

Salve, volevo avere alcune informazioni.
Da tre mese lavoro per un azienda di informatica dove sono stato assunto per 6 mesi con un contratto a progetto.
Ora pensavo che i contributi all’inps non fossero previsti da questo contratto invece sulla busta paga ci sono.
Il mese scorso è successo che per una piccola operazione sono mancato al lavoro per 4 giorni, mi è stato detto di portare tutta la documentazione e darla anche al medico di famiglia per mandarla all’inps. Dallo stipendi di questo mese mi sono stati tolti 2 giorni di stipendio invece di 4 come mi avevano già informato in azienda non essendo previste le malattie per il contratto a progetto.
Ora mi chiedo: perché ho dovuto mandare i documenti all’inps? Forse il mese prossimo i due giorni che non mi ha pagato l’azienda li paga l’inps?
Da qui mi sorge un’altra domanda, l’azienda sarà chiusa dal 10 al 22 agosto, questi giorni mi saranno retribuiti?
Se vi serve qualsiasi altra informazione chiedetemi pure, io purtroppo ancora ne capisco poco perché è la mia esperienza di lavoro e il mio primo contratto.

Grazie mille

Giulio

Risposte e Commenti

Risposta: Contratto di lavoro a progetto

Di seguito gli articoli relativi alla Legge n. 276/03 che regola il contratto di lavoro a progetto.

Art 62
(Forma)
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
42
Art 63
(Corrispettivo)
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art 64
(Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti n è, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, n è compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Art 65
(Invenzioni del collaboratore a progetto)
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art 66
(Altri diritti del collaboratore a progetto)
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

(10 Giugno 2011)

avv Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

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