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allarme rosso part time

(12 Giugno 2011)

volevo sapere se dopo il 23 maggio 2011 termine ultimo per le revoche part time le aziende pubbliche possono anche dopo questa data continuare a spedire lettere di revoca ai dipendenti sfigati part time o è una cosa ILLEGALE ED ARBITRARIA? Cosa consigliate di fare?

Stentella Gloria

Risposte e Commenti

Risposta: Illegittima modifica part-time.

L'articolo 16 della legge, di conversione ha consentito alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. Si tratta degli atti adottati prima del 25 giugno 2008. Tale facoltà doveva essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (24 novembre 2010) della citata legge 183/2010.

Inoltre si evidenzia che vi è stata la prima pronuncia a favore del dipendente nel pubblico impiego-Revoca del part-time Ordinanza Tribunale TRENTO 04/05/2011, nella quale la sezione lavoro, ha accolto il ricorso di una dipendente pubblica che era ricorsa avverso due provvedimenti , uno ministeriale , e uno del proprio dirigente del Tribunale dove lavorava, che le avevano revocato l’istituto del part-time.

Ed infatti il Collegato lavoro nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, si pone in contrasto con la direttiva europea (dir. 15 dicembre 1997, n.97/81/CE), in quanto discrimina il lavoratore a part-time che, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro


Il mio consiglio è di rivolgersi al Giudice del Lavoro competente per territorio.

(12 Giugno 2011)

avv Roberto Amati

info@studiolegaleamati.it

Commento: allarme rosso part time

grazie avvocato

(27 Giugno 2011)

stentella gloria

stentella.gloria@libero.it

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