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(31 Gennaio 2012) Enzo Apicella

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Farmacie Comunali: il testo definitivo deliberato dal consiglio comunale il 21 dicembre

(22 Dicembre 2002)

SI DÀ ATTO CHE PER EFFETTO DEGLI EMENDAMENTI INTERVENUTI, IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE È IL SEGUENTE:

Signori consiglieri,
il Comune di Padova ha, tra i servizi che eroga ai cittadini, anche la distribuzione di prodotti farmaceutici, attualmente svolta in economia dalle seguenti sei farmacie delle quali il Comune detiene la titolarità ai sensi della Legge 2.4.1968 n. 475: Farmacia Palestro in via Palestro 28, Farmacia Ciamician in via Monte Ceva 5, Farmacia S. Lorenzo in via Petrella 6, Farmacia S. Rita in via Paruta 48, Farmacia S. Bellino in via Bramante 12 e Farmacia Alla Pace in via Berchet 14. Dal punto di vista economico-finanziario, le sei farmacie comunali, che coprono circa il 10% del totale delle farmacie cittadine, hanno raggiunto nell’anno 2001 un fatturato di circa _ 7.300.000,00, con un avanzo positivo nel 2001 di _ 650.000 ca complessivamente in linea con il mercato; attualmente l’organico comprende 18 farmacisti e 13 pratici di ruolo, mentre per la contabilità ci si avvale non in via esclusiva di altri 3 dipendenti assegnati al settore Patrimonio. L’attuale gestione presenta risultati economici interessanti ed accettabili, specialmente nell’ultimo periodo, mantiene pur sempre alcuni limiti operativi, soprattutto in tema di investimenti strutturali, nonchè per una certa marginalità nell’organizzazione comunale e per l’assenza di un organo decisionale autonomo. Più in generale, inoltre, il sistema farmaceutico dovrà affrontare in un prossimo futuro alcuni cambiamenti, alcuni legati all’attività del farmacista, altri conseguenza di un processo di liberalizzazione dei mercati che coinvolge già da oggi prodotti finora oggetto di mercati protetti. Tali cambiamenti incideranno anche sui livelli di concorrenzialità in un settore che attualmente gode di una rendita di posizione dovuta alla limitazione delle piante organiche e degli orari di apertura.

Del resto, la gestione dei servizi pubblici locali è stata interessata in questi ultimi anni da profondi cambiamenti e le norme di diverso livello (comunitario, nazionali e regionali) che sono intervenute a regolamentare sotto diversi aspetti la materia, hanno dato un forte impulso alla privatizzazione. Da ultimo, l’art. 35 della Legge 448 del 2001 (Finanziaria 2002) ha apportato una significativa modifica all’art. 113 del D. Lgs n. 267/2000, introducendo un’importante distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza industriale e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (regolamentati dal nuovo art. 113 bis), prevedendo che questi ultimi possano essere gestiti mediante affidamento diretto a:
d) istituzioni;
e) aziende speciali, anche consortili;
f) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
Soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno affidare la gestione ad uno di tali soggetti, è possibile ricorrere alle gestioni in economia, le quali vengono quindi ad assumere, nelle intenzioni del legislatore un’importanza esclusivamente residuale.
In realtà, il settore delle farmacie comunali, unitamente a quello del latte, è stato il primo ad essere oggetto in Italia di un significativo processo di privatizzazione sostanziale, attraverso la costituzione, da parte degli enti locali proprietari di farmacie comunali gestite in economia o mediante aziende speciali, di società per azioni e la successiva cessione della maggioranza delle azioni delle società stesse ad acquirenti privati. Tale processo di privatizzazione ha preso avvio nel 1999 con le aziende di Bologna e Rimini per allargarsi oggi ad un numero cospicuo di città, quali ad esempio Cremona, Milano, Cesena, Lucca ed altre ancora.
In concreto, la privatizzazione delle farmacie comunali potrebbe seguire anche il diverso percorso della vendita all’asta di ogni singola farmacia a privati; in tal caso, il trasferimento seguirebbe le norme previste per la vendita di farmacie tra privati, in particolare dall’art. 12 della Legge 2.4.1968 n. 475. La vendita di singole farmacie avrebbe come principale conseguenza la perdita, da parte del Comune, della titolarità della farmacia stessa, a fronte di un corrispettivo probabilmente inferiore in quanto fortemente condizionato dalle specifiche peculiarità della farmacia, ma, soprattutto, non sarebbe in grado di garantire adeguatamente il personale dipendente.

In via generale, giova ricordare come la normativa settoriale preveda che la titolarità degli esercizi farmaceutici possa essere detenuta (a) dalle amministrazioni comunali, (b) dai privati abilitati, siano persone fisiche o società di persone, o (c) dalle aziende sanitarie locali; è pertanto esclusa la costituzione di società di capitali titolari di farmacie. Pertanto, nella privatizzazione consistente nella costituzione della società per azioni e nella successiva vendita delle azioni, si avrà una netta distinzione tra il soggetto titolare della sede farmaceutica e, quindi, del servizio (il comune) il quale conferisce, sulla base di un contratto di servizio, il solo diritto alla gestione di questa sede farmaceutica di propria titolarità, alla costituenda società per azioni della quale comunque egli deve mantenere, per il combinato disposto della normativa attuale, una partecipazione non inferiore al 20%.

La società per azioni, inoltre, può anche essere costituita da partner non farmacista ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico Enti Locali che prevede che gli enti locali possono, per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’art. 113 bis, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche che, nella fattispecie, sono precisati dall’art. 9 comma 1 lettera d) della legge 475/1968, così come modificato dalla legge 362/1991: “Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite (…) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e i suddetti farmacisti”.
Sostanzialmente, con il disposto dell’art. 116 del D. Lgs n. 267/2000, il legislatore ha definito che il socio di una società costituita allo scopo di gestire un servizio farmaceutico (senza il vincolo della proprietà maggioritaria in capo al Comune) non debba possedere necessariamente la qualifica di farmacista, ma possa essere qualsiasi soggetto, tanto persona fisica, quanto persona giuridica.

Con riferimento alle motivazioni della scelta di privatizzare le farmacie comunali mediante la previa costituzione di una società per azioni, secondo peraltro il percorso già collaudato da numerose altre amministrazioni comunali, possiamo affermare che il modello societario prescelto consente di valorizzare al meglio l’attività svolta anche attraverso l’apporto delle risorse umane e tecnologiche presenti, con in più un apporto più articolato di capitali, nonché di introdurre strategie più sofisticate di marketing rivalutando ed enfatizzando il marchio “farmacie comunali”. Tutto questo risponde agli obblighi di legge la cui ratio punta ad un recupero di efficienza delle imprese pubbliche locali in una prospettiva di attuazione dei principi di remunerabilità del servizio erogato, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza di bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale e non solo amministrativo.
Inoltre, l’ingresso nella gestione di un partner strategico attraverso la cessione di un pacchetto azionario di maggioranza comporta il raggiungimento dei seguenti vantaggi:
1 . si incrementano le potenzialità della forma giuridica ed organizzativa di S.p.A. con la possibilità di cogliere le sinergie e le opportunità offerte dal mercato attraverso un maggiore accesso ai mezzi finanziari per la realizzazione di investimenti inerenti all’oggetto sociale, nonché di accrescere l’economicità e redditività dell’azienda nel suo complesso;
2 . con un socio privato si può migliorare l’applicazione alla società di modelli gestionali già collaudati sul mercato, anche al fine di porre in essere programmi di periodica riqualificazione delle sedi farmaceutiche e di miglioramento della qualità del servizio reso ai cittadini;
3 . l’impiego delle risorse economiche derivanti dalla cessione ad investimenti nei campi del sociale, delle opere pubbliche e in progetti e programmi per il miglioramento della qualità dei servizi e della vita.
E’ possibile, inoltre, riservare una quota delle azioni, a dipendenti delle farmacie stesse e a dipendenti e a cittadini del Comune di Padova.

Infine, il percorso di privatizzazione delle farmacie comunali seguirà le seguenti fasi:

1 . trattativa con le organizzazioni sindacali, alle quali peraltro è stata già data l’informazione di questa ipotesi, per meglio disciplinare i rapporti di lavoro con la costituenda società, attraverso un raffronto tra le diverse discipline dei rapporti di lavoro; a tal proposito si precisa fin d’ora che il Comune, anche a seguito di richieste emerse dalle organizzazioni sindacali, assume l’impegno di inserire negli atti che saranno predisposti in conseguenza del presente atto d’indirizzo i seguenti obblighi e vincoli a carico della costituenda spa:
- obbligo di assicurare il mantenimento dell’occupazione assunta a tempo indeterminato per un periodo di 10 anni;
- obbligo all’impiego del personale nel territorio padovano;
- obbligo di salvaguardare i diritti acquisiti dai dipendenti, con particolare riferimento a quelli economici.

2 . incarico all’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile, per redigere la perizia di stima ai fini del conferimento alla società per azioni del complesso aziendale costituito dalle sei farmacie comunali più il magazzino;
3 . predisposizione degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda società da sottoporre all’approvazione del Consiglio stesso;
4 . predisposizione di una deliberazione di Consiglio Comunale che:
- approvi la cessazione della gestione in economia delle farmacie comunali più il magazzino;
- costituisca ai sensi degli artt. 113 bis e 116 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, una società per azioni per la gestione delle farmacie stesse;
- autorizzi la sottoscrizione delle azioni, mediante conferimento del complesso aziendale oggetto di stima dell’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Padova;
- autorizzi il conferimento alla stessa società, per un periodo di 30 anni, della gestione delle farmacie di cui il Comune di Padova mantiene la titolarietà;
- approvi le bozze dell’atto costitutivo e dello statuto nonchè le linee guida del contratto di servizio tra il Comune di Padova e la costituenda società;
- individui i beni immobili dati in locazione o, eventualmente, conferiti alla società;
- approvi la cessione di una quota del capitale sociale della società, fino all’80%, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia;




Fonte: Percorsi - Sistema consultazione banche dati Comune di Padova (file formato .doc)

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