">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Archivio notizie > Stato e istituzioni    (Visualizza la Mappa del sito )

Il D.D.L. “Calabro’”: un “obbrobrio” giuridico!

(1 Marzo 2009)

Ecco perche’ il progetto di legge sul testamento biologico e’ illiberale, anticostituzionale e contrario ai diritti umani! No ad uno “stato etico”: decido io del mio corpo, della mia salute e della mia vita! La vita ci appartiene: non lasciamocela scippare!!!

UNA DOMANDA:
La medicina è giunta a un punto di progresso tale da poter mantenere in vita anche persone afflitte da gravi malattie, pur in assenza di qualsiasi prospettiva di “regressione” della loro patologia: pazienti idratati ed alimentati artificialmente, talvolta stimolati nella funzione cardiaca e in quella respiratoria da macchine sofisticate.
Questi malati, specie se in stato vegetativo permanente (SVP), sopravvivono in un impenetrabile “spazio intermedio” tra la vita e la morte, del quale poco sappiamo e nessuno può vantare certezze.
Di fronte a questa prospettiva, a chi spetta il diritto di scelta “se” e “fino a quando” protrarre tale condizione vitale “non naturale” (possibile solo grazie all’uso-abuso delle tecniche della scienza)?

COS’E’ IL TESTAMENTO BIOLOGICO?
Il Testamento biologico consiste in una “dichiarazione anticipata di volontà”: un atto formale che consente a ciascuno, finché si trovi nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo a futuri trattamenti sanitari per il tempo nel quale tali facoltà fossero annullate o gravemente ridotte.
Si tratta di un atto che può contenere previsioni assai diverse:
- dal solo rifiuto dell’accanimento terapeutico o di determinate terapie
- alla richiesta di interruzione delle cure in caso di grave patologia.

QUALI SONO I PUNTI PIU’ CONTROVERSI DEL D.D.L. CALABRO’?
I punti più controversi del d.d.l. Calabrò sulle “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” (approvato dalla Commissione Sanità del Senato il 19-02-2009, in discussione dal prossimo 5 marzo al Senato, ed il cui testo completo è consultabile su: http://www.senato.it/notizie/8766/163120/164601/165443/165452/165514/genpagina.htm ) sono i seguenti:

Art. 2 (Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)
Co.2 “L’attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente”.

Tale formulazione, nella sua astrattezza, rischia di essere una “aberrazione giuridica”: l’assolutezza di tale divieto svuoterebbe di contenuti la libertà di scelta terapeutica del paziente, garantita dall’art. 32 della Costituzione.
Se oggi chiunque, in piena libertà e coscienza, ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento medico che ritenga eccessivamente invalidante, anche se vitale (ad esempio, una amputazione degli arti), questa proposta di legge ambisce a privare ognuno di noi di ogni facoltà di autodeterminazione e di disporre liberamente del proprio corpo!
Tale provvedimento, nato per impedire il ripetersi di casi clinici “limite” come quelli di Eluana Englaro (la cui volontà è stata inevitabilmente ricostruita dalla Magistratura, mancando 17 anni la possibilità di esprimerla attraverso un Testamento biologico), rischia di trasformarsi indiscriminatamente in una “spada di Damocle” contro le libertà di ognuno!

Art. 5 (Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)
Co. 6 “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Questa è la norma che si vorrebbe introdurre per disciplinare, per intendersi, casi clinici come quelli di Eluana Englaro. In che modo? Vietando in termini assoluti la possibilità di interrompere l’alimentazione ed idratazione artificiale e forzata (cosa, invece, successa ad Eluana).
In quali casi?
- Non solo (come sarebbe criticabile ma avrebbe pur sempre la sua logica) nei casi in cui il paziente non si sia espresso esplicitamente sul tema, redigendo apposito Testamento biologico
- ma anche nel caso in cui il paziente avesse precedentemente espresso (nel caso in cui si trovi in SVP) od esprima attualmente il suo rifiuto verso ogni forma di accanimento terapeutico (finanche l’alimentazione ed idratazione forzata) esplicitamente, pubblicamente (dinanzi ad un notaio) e formalmente (con atto scritto)!
Si rendono l’alimentazione e l’idratazione artificiali “atti dovuti” con un semplice artifizio terminologico: non definendoli “terapie”, così da escluderle dai possibili contenuti del testamento biologico, a prescindere dalle volontà espresse dal paziente. Un artifizio, tra l’altro, privo di alcun fondamento scientifico, visto che la “Società italiana dei nutrizionisti” (oltre che gran parte del mondo scientifico) definisce tali atti “terapie mediche a tutti gli effetti”, in quanto:
- prescritte da un medico
- sulla base di una diagnosi clinica
- ed eseguite con metodi chirurgici ed invasivi (l’inserimento di un sondino naso-gastrico nello stomaco del paziente).

PERCHE’ IL PROGETTO DI LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO E’ “ILLIBERALE”?
Tale progetto mette gravemente in pericolo diritti storicamente consolidati come:
1- la libertà terapeutica
2- e la libertà di autodeterminazione.
Il d.d.l. Calabrò è giuridicamente un “obbrobrio”: mira a cancellare d’un solo colpo quella che era stata la conquista progressiva della civiltà giuridica del diritto della persona: il diritto di decidere sulla propria vita!
“Libertà terapeutica”, infatti, vuol dire anzitutto libertà dell’individuo di disporre della propria vita (quindi anche del proprio corpo e della propria salute).
Negare il carattere “vincolante” del testamento biologico, per rimette la vita della persona nelle mani del giudizio (del tutto relativo ed aprioristico) del legislatore, vuol dire negare ad ogni persona la propria libertà di autodeterminazione!
La futura legge non mira a regolamentare la libera manifestazione delle proprie volontà in merito al “fine vita”, bensì a mettere sul nascere una “pietra tombale” sul Testamento biologico, svuotato di ogni contenuto e significato! Che senso avrebbe prestarsi a tutta l’infinita serie di “formalismi burocratesi” previsti dalla legge per redigere un Testamento biologico (da rinnovare decine di volte in vita) se poi, alla fine, non si ha facoltà di decidere praticamente su niente? A cosa servirebbe, in definitiva, tale dichiarazione formale?
Ad essere messi in discussione sono i nostri “diritti civili”! Piuttosto che una legge “liberticida” sul fine vita, è dieci, cento, “mille” volte meglio non avere nessuna legge in materia e lasciare la soluzione delle questioni, caso per caso, alla sensibilità dei medici e dei familiari (con la possibilità di ricorrere alla Magistratura per far valere la volontà espressa da sé o dai propri cari).

Sui temi etici necessiterebbe una posizione moderata, equilibrata e pluralista da parte del legislatore, che “dovrebbe” essere consapevole:
- di governare un Paese diviso in materia in più posizioni (tutte da considerate e rispettare, senza volerne imporre nessuna!)
- e di dover dettare norme che, in quanto “generali” (ossia rivolte a tutti i cittadini), dovrebbero tenero conto della libertà di scelta e di coscienza di ognuno.
Perché tutti i partiti riconoscono ai parlamentari, su tali materie, la più compiuta libertà di coscienza e di pensarla diversamente, mentre della stessa libertà si vogliono privare i cittadini!!!

Il principio base “inamovibile” su cui basare ogni discussione sul tema dovrebbe essere:
- non una astratta tutela aprioristica ed incondizionata della “vita” (come volendo strumentalmente contrapporre una “cultura della vita” ad una “cultura della morte”!)
- bensì il riconoscimento della libertà di ciascuna persona di scegliere e decidere sulle cure mediche e relative terapie cui sottoporsi: nessuno può essere obbligato a trattamenti medici indesiderati, considerati eccessivamente invasivi o invalidanti o ritenuti forme di “accanimento terapeutico” (anche se si trattasse della idratazione e nutrizione artificiale!).
Un ordinamento liberale dovrebbe tener conto:
- tanto del principio di “intangibilità” della vita
- quanto del fatto che, oggi, la sensibilità collettiva chiede che quella stessa vita, per essere vissuta, abbia un “senso”: senso che non possono essere qualche centinaia di parlamentari a decidere con legge per 60 milioni di Italiani!

La questione cruciale è indiscutibilmente una: fin quando una vita ha “senso”, fin a quando è “degna” di essere vissuta?
Questo è un interrogativo a cui “nessuno” può pretendere di rispondere per gli altri, essendo la risposta legata ad una serie di visioni della vita e convincimenti religiosi, spirituali, culturali … in definitiva “irrimediabilmente” soggettivi.
A questa domanda esistenziale, però, ognuno ha il diritto (oserei dire “naturale”) di rispondere almeno per sé!!!
Non oserei mai dire “la vita di quella persona non vale la pena di essere vissuta”; mi sento, però, libero e consapevole di poter dire: “io, se mi trovassi in SVP, preferirei morire e non subire alcun accanimento della medicina sul mio corpo, con l’unico fine di protrarre ulteriormente uno stato di mera vita biologica”! Io ho il diritto, se mi trovassi in queste situazioni, di rinunciare alla speranza di un “miracolo” o di un possibile avveniristico rimedio della scienza, senza per questo negare agli altri il pari diritto di nutrire tali speranze per sé!!!

PERCHE’ IL D.D.L. CALABRO’ E’ INCOSTITUZIONALE?
La proposta di legge Calabrò, cancellando del tutto la rilevanza della volontà della persona:
- non solo per quanto riguarda il fine vita
- ma per tutta una serie di decisioni terapeutiche oggi liberamente assunte
è palesemente “incostituzionale” in quanto viola:
1- sia il principio di autodeterminazione della persona, ex art. 13 Cost.
2- sia il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, ex art. 32 Cost.: anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, infatti, non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Nessuna terapia o trattamento medico può essere imposto dallo Stato contro la volontà espressa del cittadino:
- “espropriandolo” del diritto elementare di accettare la morte come conseguenza della malattia
- e condannandolo ad essere prigioniero, per “volontà di legge” (non per volontà di Dio!), di meccanismi artificiali di prolungamento della vita biologica.
Quello in discussione al Senato è un testo di legge “immorale” perché mira ad imporre a tutti (anche a chi non la ritiene dignitosa) una vita artificiale ed un percorso “senza sbocco” di malattia e di sofferenza, con totale dispregio:
- del primato della persona sullo Stato (art. 2 Cost.)
- e della dignità umana del paziente (art. 32 Cost.).

E PERCHE’ IL D.D.L. CALABRO’ VIOLA IL DIRITTO INTERNAZIONALE?
Il progetto di legge sul Testamento biologico in discussione al Senato si pone in aperta violazione di una serie di Convenzioni internazionali sui “diritti umani” sottoscritte e ratificate dall’Italia:

1- La Convenzione di Oviedo, che dispone:

a) ex art 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La perso na interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto ma ogni intervento nel campo della salute: qualsiasi “atto medico” che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.

b) ex art 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
Se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

2- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che dispone all’art. 2 co.2:
“Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.”
Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.

Come se non bastasse, la principale giurisprudenza europea da tempo ha affermato:

a) il “diritto di rifiutare le terapie”, anche di sostegno vitale. I pazienti hanno il diritto di esprimere un “libero, consapevole e lucido dissenso” nei confronti di “atti medici” (anche benefici ed anche di fronte allo stato di necessità).
Diritto che non ha nulla a che fare con l’eutanasia (che consiste in una condotta direttamente intesa a procurare la morte).

b) ed il principio per cui l’interruzione delle cure (anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace!) deve essere praticata:
- non solo quando le cure sono “sproporzionate” (c.d. accanimento terapeutico)
- ma anche quando esse siano “inutili” o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale.

UNA ALTERNATIVA “INTELLIGENTE” AL D.D.L. CALABRO’:
Nell’unirci all’appello per il diritto alla libertà di cui è primo firmatario il sen. Ignazio Marino (che puoi sottoscrivere anche tu su: http://testamentobiologico.ilcannocchiale.it/?r=151504 ), rivendichiamo due principi “irrinunciabili”:
- l’indipendenza dei cittadini nella scelta delle terapie
- ed il riconoscimento di tale diritto di scelta a tutte le persone (sia a chi può parlare e decidere, sia a chi ha perso l’integrità intellettiva e non può più comunicare, ma ha lasciato precise indicazioni sulle proprie volontà).

Una possibile proposta legislativa valida ed alternativa al disegno “liberticida” portato avanti dalla maggioranza è quella da tempo avanzata dal sen. Ignazio Marino, sottoscritta da 101 senatori (puoi leggerne il testo completo su: http://www.ignaziomarino.it/Archivio/2/ddl_testamento_biologico(1).pdf ).

PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE IN ITALIA APPROVARE UNA LEGGE SUL “FINE VITA” CIVILE E INTELLIGENTE?
Le cause per cui da almeno 15 anni si discute di una simile legge senza mai approdare a nulla (se non solo adesso, spinti “a caldo” dalla vicenda di Eluana e dalla “smania politica” di cancellare la conquista di civiltà conseguita dal papà, Peppino Englaro, dopo 17 lunghi anni di battaglie giudiziarie) risiedono in una serie di ragioni:

1- nella “cultura del dolore” promossa dal Cattolicesimo, che interpreta la sofferenza come espiazione, come male salvifico, produttivo di senso e di virtù. La Chiesa osteggia da sempre tale legge perché teme che possa mettere in discussione il principio della “indisponibilità assoluta” della vita uman a (che apparterrebbe a Dio).
Il fatto che la Chiesa Cattolica assuma posizioni così nette è pienamente legittimo (com’è legittimo che la Chiesa si rivolga ai suoi fedeli invitandoli a seguire una direttiva di condotta: far parte di una Comunità vuol dire anche accettarne le regole …).
Del tutto criticabile, invece, è il fatto che la Chiesa si rivolga al Governo ed al Parlamento direttamente per influenzarne l’azione politica!

2- nella difficile affermazione di uno spazio di autonomia ed indipendenza della classe politica italiana dalla Chiesa Cattolica.
Ancor più criticabile delle “ingerenze” vaticane, infatti, è l’atteggiamento “indifeso e supino” della maggioranza parlamentare (che rappresenterà pure la maggioranza degli italiani -il che è dubbio su questo tema- ma, in ogni caso, non la “totalità” dei cittadini).
Erigere, di fatto, a principio ispiratore di una legge dello Stato una visione religiosa della vita, ed imporla a chi non è religioso o è “diversamente religioso”, è semplicemente una negazione della laicità del diritto!

3- nello squilibrio persistente nel “rapporto medico-paziente”, che vede primeggiare in ogni caso gli obiettivi del primo: troppo spesso, il desiderio legittimo di “tentare il tentabile”, infatti, sposta il più lontano possibile (non importa quanto artificialmente) il confine della sopravvivenza, grazie a terapie pr otratte “oltre ogni ragionevolezza”.
La tentazione dell’onnipotenza e la presunzione di autosufficienza della scienza medica è un estremismo “parimenti pericoloso”!

4- nella difficoltà di affermare il “primato della libertà individuale” nel nostro ordinamento: se la libertà del soggetto incontra il proprio unico limite nella libertà altrui (e non può essere ristretta nella sua dimensione privata in nome di valori morali o religiosi), la facoltà di decidere del pro prio corpo deve trovare garanzia di “inviolabilità” nel diritto pubblico!

COSA CI ASPETTA ED A COSA PREPARARCI?
Se passa il d.d.l. della maggioranza così com’è, i tribunali saranno in breve tempo sommersi da centinaia di ricorsi!
Si arriverebbe, di certo, fino alla Corte costituzionale (che però non ha tempi brevi).
Sarà inevitabile, giunti a questo, lanciare un “referendum abrogativo” per ridare la parola agli elettori e per soppesare se in questo Paese, su questioni così delicate e che attengono alla libertà ed alla vita delle persone, vale più il voto (libero?) di 400 parlamentari o il pensiero condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani!
Facciamo di tutto per far cambiare il ddl Calabrò in Parlamento! Se il testo di legge dovesse essere approvato per quel che è, prepariamoci tutti, fin da adesso, ad una mobilitazione nazionale perché questa legge venga cancellata al più presto!

Fonte

Condividi questo articolo su Facebook

Condividi

 

Ultime notizie del dossier «L'oppio dei popoli»

3019