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Condannato Datore di Lavoro per ingiuria verso lavoratore

(19 Febbraio 2009)

Nel sito cassazione.net viene pubblicata una importante sentenza della Corte di Cassazione quinta sez.Penale, che tutela il lavoratore nei confronti del quale il datore di lavoro ha assunto comportamento deprecabile ed ingiurioso. Il procedimento riguarda una controversia verificatesi in Sicilia con un primo pronunciamento del giudice di Pace di Acireale che condannava il datore di lavoro come responsabile sia di ingiuria che diffamazione nei confronti del suo dipendente per aver spedito a questo una lettera r.a.r dove si leggeva testualmente che “appare penoso dover constatare l'utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro”.
Successivamente il Tribunale di Catania confermava la citata sentenza per arrivare in Cassazione dove la Corte con sentenza n° 6758 del 17 febbraio 2009, affermava che rischia la condanna appunto per ingiuria e diffamazione per lesione all'onore ed al decoro della persona il capofuccio che assume un atteggiamento ingiurioso nei confronti del proprio dipendente.
Dal sito cassazione net si legge che “in tema di ingiuria in ambito lavorativo”, si legge nel passaggio chiave delle motivazioni, “il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendete lavoratore o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana. Esattamente il giudice di appello ha negato che il linguaggio corrente, nei suoi eccessi verbali, consenta l’uso di espressioni che travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare”. Ma non basta. “Espressioni come penoso, mezzucci, mezze maniche e fregare il proprio datore di lavoro contengono un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigono più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà critica”.

Quindi ogni tanto una pronuncia a favore dei lavoratori viene partorita dal sistema giustizia, e questa la reputo importante perchè il lavoratore può porre fine ad atteggiamenti persecutori e vessatori nei suo confronti attuati dal datore di lavoro ricorrendo in questo caso alle vie penali e non a quelle ordinarie civili per causa di mobbing ... Anche perché in Italia il Mobbing viene riconosciuto con molta diffidenza da parte dai giudici, quindi quello che suggerisco in tal caso è di far sempre una ricostruzione di tutti gli episodi vessatori e persecutori, ma se alcuni di questi possono di per se costituire fattispecie penale, come la ingiuria, a se stante occorre attivarsi subito dall'evento, entro tre mesi per querelare il proprio datore di lavoro ... ed ottenere una piccola ma grande soddisfazione nei confronti di chi pensa di poter trattare il proprio dipendente come meglio creda ...

Comunico l'apertura del mio blog che si occupa di diritto del lavoro a difesa dei lavoratori il link è http://baronemarco.blogspot.com/

Marco Barone

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