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Legge 180: Una riforma in senso antiorario

Le 'linee guida' non parlano di finanziamenti né di fonti di finanziamento, però numerosi sono i punti in comune con diverse proposte di legge per la riforma della Basaglia presentate finora.

(20 Luglio 2004)

La Cooperativa Itaca interviene in merito al documento datato 19 maggio 2004, con cui la Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome inviava a tutti i Presidenti delle Regioni un documento recante "Linee guida sull'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la malattia mentale ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

180: Una riforma in senso antiorario

Fin da quando è stata approvata, la legge 180/78, poi recepita nella 833/78, ha trovato resistenze ed opposizioni. Forse perché, come lo stesso Basaglia dichiarava, poteva essere applicata solo se il suo cammino fosse stato condiviso con quello della società civile, una società attenta a bisogni e richieste da poter soddisfare solo con un'adeguata ripartizione dei fondi pubblici. Negli anni 2002 e 2003 c'è stata un'accelerazione nella volontà di riforma in senso antiorario, che ha trovato di parere contrario di tantissimi ambiti della società civile.

Le varie proposte di legge (Burani Procaccini, Cé, Cento, Moroni, Lucchese, Lucchese bis) non riescono ad arrivare ad un testo unificato, e dopo avere suscitato l'opposizione di associazioni (da quelle dei familiari a quelle degli stessi psichiatri), partiti politici, cooperative, vengono congelate a fine aprile di quest'anno.

Nella seduta del 20 aprile della Commissione parlamentare il sottosegretario Antonio Guidi preannuncia, in accordo con il Ministro e con la Conferenza Stato - Regioni, la predisposizione di linee guida sulla psichiatria, rilevando che lo stesso Basaglia riteneva modificabile la 180/78, ma che "non sono accettabili processi regressivi", in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del governo, ma non risulta a oggi che il ministro Sirchia sia mai intervenuto in sede referente, perlomeno dalla fonte ufficiale del sito web della Camera.

Eppure poco tempo fa è circolata la notizia (fonte Psichiatria Democratica) che il 19 maggio 2004 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome) invia uno schema di accordo, pervenutole dal Ministero della salute, relativo alle "linee guida sull'applicazione di accertamenti e di trattamenti sanitari obbligatori per la malattia mentale ai sensi degli art 34 e 35 della legge del 23.12.78, n.833".

Pur essendo in Italia, credo che sia difficile trovare un senso nell'emanazione di linee guida relative ad una legge dopo 25 anni dalla sua approvazione. O forse è facile. In ogni caso neanche qui si parla di finanziamenti o fonti di finanziamento, questa è la cosa certa.

Forse è facile perché, leggendo tali linee guida, vengono in mente molti punti in comune con diversi dei disegni di legge presentati. Ad esempio si definiscono le modalità relative all'Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO), non previsto nelle normative precedenti. Esso è finalizzato ad entrare in contatto "de visu" con chi si rifiuta di recarsi presso il servizio, oppure con chi interrompe il programma terapeutico senza concordarlo, o di accogliere lo psichiatra a domicilio, su richiesta di intervento avanzata da familiari, vicini, forza pubblica ecc.

Non previsto dalla norma precedente cui si riferiscono le linee guida è anche il Trattamento Sanitario Obbligatorio extraospedaliero. Postulato base delle leggi 180 e 833 è che il TSO è un fatto eccezionale, ed il realizzarlo in ambiente sanitario (ospedali generali in appositi reparti) non solo fornisce le garanzie appunto sanitarie, ma equipara la malattia mentale ad ogni altra malattia, nel rispetto vero dell'art.13 della Costituzione. L'esigenza primaria del TSO extraospedaliero viene indicata quale quella (testuale dalle linee guida) "di assicurare la continuità della presa in carico da parte del Servizio Pubblico". Può essere attuato a domicilio (chi lo garantisce?) o presso le strutture semi-residenziali o residenziali afferenti al DSM, quei servizi che a fatica e non ancora ovunque si sono finalmente aperti. Non credo servano commenti.

Seguono riferimenti ad altre norme. Alla recente legge sull'Amministratore di sostegno, con un riassunto riduttivo in cui sfuma la vera portata della legge 6/04, forse troppo simile ai concetti della 180 nel porre al centro l'individuo ed il rispetto dei suoi diritti. Al Codice civile e le indicazioni relative al Tutore, che proprio da Codice civile ha ben altre funzioni che non quella terapeutica e riabilitativa. All'accordo Stato - Regioni del 22.11.2001 sulla libertà di scelta dei percorsi di cura, anche in ambito interregionale.

Nel quadro di già elevata diversificazione dell'offerta di servizi e modalità di pratiche presente nel nostro paese, bypassare la carenza di risorse o servizi in un territorio semplicemente dando l'indicazione di rivolgersi altrove, semplicemente specificando che l'onere resta a carico della Regione di origine, significa accentuare il divario esistente tra Servizi di salute mentale tra le regioni ed a volte anche tra stesse Aziende sanitarie.

Ardea Moretti

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