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Fiat voluntas Pomigliani

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(19 Giugno 2010) Enzo Apicella
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La riforma delle pensioni votata al Senato (13-5-04)

una sintesi a cura dell’Ufficio Studi CUB

(22 Maggio 2004)

Il Senato ha approvato il disegno di legge delega che affida al governo il compito di riscrivere le regole sulle pensioni. Il disegno di legge delega passa all’approvazione della Camera. Dopo l’approvazione definitiva dei due rami del parlamento il governo è legittimato ad emanare entro 12 mesi i decreti legislativi per:
- Liberalizzare l’età pensionabile
- Eliminare il divieto di cumulo pensione/reddito da lavoro
- Sviluppo della pensione complementare
- Totalizzazione dei contributi (cumulabilità dei contributi delle diverse gestioni)

Le modifiche introdotte:

Pensione di vecchiaia

Sistema retributivo:fino al 2014 la pensione sarà erogata con i criteri attuali; 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con un minimo di venti anni di contribuzione.

Sistema contributivo fino al 2007:età compresa tra 57 e 65 e almeno 5 anni di contribuzione o in alternativa 40 anni di contribuzione. Dal 2008-2009: 65 anni di età, 60 le donne, e 5 anni di contribuzione; in alternativa 60 anni e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi. Dal 2010-2013: 65 anni di età, 60 le donne, e 5 anni di contribuzione; in alternativa 61 anni e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi. 2010-2013: 65 anni di età, 60 le donne, e 5 anni di contribuzione; in alternativa 62 anni e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi.

Pensione di anzianità lavoratori dipendenti
Fino al 2007: Restano in vigore i criteri attualmente vigenti: 35anni di contributi+57anni di età; in alternativa 38 anni di contributi nel 2004 e 2005 e 39 anni di contributi nel 2006 e 2007 senza vincolo di età. E’ previsto, con data da definire, un bonus esentasse del 32,7% della retribuzione lorda per chi decide di ritardare il pensionamento. Restano valide anche le finestre di uscita vigenti.

Dal 2008 al 2009: uomini 60 anni di età e 35 anni di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; Dal 2010 al 2013: 61 anni di età e 35 anni di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; Dal 2014 62 anni di età e 35 di contributi; in alternativa 40 anni di contributi.

Donne dal 2008 al 2014: 57 + 35; con il calcolo contributivo obbligatorio;.
Resta valida la normativa attuale per i lavoratori posti in mobilità, con accordi sindacali stipulati entro il 1° marzo 2004 per un massimo di 10.000 domande.

Pensione di anzianità lavoratori autonomi
Fino al 2007: restano in vigore i criteri vigenti: 35anni di contributi+58anni di età; in alternativa 40 anni di contributi senza vincolo di età; uomini dal 2008 al 2009: 61 anni di età e 35 di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; dal 2010 al 2013:62 anni di età e 35 di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; dal 2014:63 anni di età e 35 di contributi; in alternativa 40 anni di contributi
Donne dal 2008 al 2014: 57 + 35; con il calcolo contributivo obbligatorio;.


Finestre di uscita
La legge modifica lo schema delle finestre d’uscita riducendole da quattro a due.

Lavoratori dipendenti:
- requisito maturato entro il primo semestre e 57 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente: pensionamento il 1° gennaio dell’anno successivo.
- requisito maturato entro il secondo semestre: pensionamento il 1° luglio dell’anno successivo.

Lavoratori autonomi
- requisito maturato entro il primo semestre: pensionamento il 1° luglio dell’anno successivo
- requisito maturato entro il secondo semestre: pensionamento il 1° gennaio del secondo anno successivo.

La delega assegna al Governo la facoltà di individuare finestre diverse per quanti utilizzano il requisito dei quarant’anni di contributi.

Sistema di calcolo
Si applica il sistema retributivo per chi aveva al 31 Dicembre 1995 18 anni di contributi; si applica il sistema contributivo per gli assunti dopo tale data.
Si applica il sistema misto, retributivo per gli anni di contributi versati al 31/12/1995 e contributivo
per i contributi versati successivamente per chi non aveva 18 anni di contributi al 31-12-95.

Fondi pensione complementare
La legge votata al senato prevede il conferimento del tfr ai fondi pensione; il conferimento avverrà automaticamente se il lavoratore non esprimera contrarietà al conferimento entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato e entro sei mesi dall’assunzione per i neo assunti.

La legge prevede regole e controlli comuni per tutte le forme di previdenza complementare,dai fondi chiusi ed aperti alle polizze assicurative.

Contributo sulle pensioni d’oro
Il contributo di solidarietà sulle pensioni alte passa dal 3% al 4% dal 2007 al 2015.

Esclusioni
I militari e le forze dell’ordine conservano l’attuale normativa.

Milano 20-5-04

A cura dell’Ufficio Studi CUB

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