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Stefano Gugliotta

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(11 Maggio 2010) Enzo Apicella
Dopo che le tv hanno trasmesso il video di Stefano Gugliotta che viene pestato immotivatamente dalla polizia e poi arrestato per "resistenza a pubblico ufficiale", il capo della polizia Manganelli "dispone una ispezione".

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LA CORTE D’APPELLO DI MILANO NON SOLO NON RISARCISCE LA VITTIMA DEL CARCERE INGIUSTO, MA LA CONDANNA A RISARCIRE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA PER LE SPESE PROCESSUALI
(OVVERO PER IL DISTURBO ARRECATO!)

(3 Luglio 2012)

Comunicato stampa

Con una ordinanza, emessa qualche giorno fa, la quinta sezione penale d’appello di Milano ha rigettato l’istanza, con la quale veniva chiesto il risarcimento per l’ingiusta detenzione subita dal sottoscritto.
Il fatto giudiziario risale al marzo 1986, quando con una sentenza della corte d’appello di Milano, divenuta definitiva in cassazione nel luglio 1989, venni assolto, dopo quasi sei anni di carcere, dal reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.
Già a suo tempo presentai istanza per il risarcimento, ma i giudici risposero che la legge che prevedeva il risarcimento era entrata in vigore nell’ottobre 1989 e, non essendo retroattiva, non avrei potuto usufruirne.
Da allora ho condotto, insieme ad altri, tante battaglie affinché questa importante legge potesse avere un effetto retroattivo.
Nello scorso mese di febbraio 2012, il parlamento ha approvato un emendamento alla suddetta legge, che mi ha quindi permesso di ripresentare l’istanza.
Qualche giorno fa il rigetto, motivato col fatto che “nessun diritto alla riparazione spetta a chi, frequentando terroristi, o comunque soggetti appartenenti all’antagonismo politico illegale, abbia colposamente creato l’apparenza di una situazione che non poteva procurare l’intervento dell’Autorità giudiziaria.
Poco importa, ai fini che qui interessano, l’esito del giudizio penale nei confronti del Petrilli.
Occorre distinguere, infatti, l’operazione logica compiuta dal giudice del processo penale da quella, diversa, del giudice della riparazione.
La reciproca autonomia dei due giudizi comporta che una medesima condotta possa essere considerata, dal giudice della riparazione, come contributo idoneo ad integrare la causa ostativa del riconoscimento del diritto alla riparazione e, dal giudice del processo penale, elemento non sufficiente ad affermare la responsabilità penale.”

La considerazione naturale a cui si perviene con questa ordinanza è che, essere condannati o assolti, è la stessa cosa.
A questo punto bisognerebbe abrogare il comma 1 della legge 314 c.p. sul risarcimento che prevede il non risarcimento in caso di dolo e colpa grave, poiché lo stesso comma viene utilizzato, come una spada di Damocle, per riconoscere o meno il risarcimento.
Un’ultima considerazione: il 70% delle cause per risarcimento da ingiusta detenzione viene rigettato con la considerazione del dolo e colpa grave.
Viceversa nei procedimenti di rivalsa sui magistrati (la famosa responsabilità civile dei giudici), le sentenze che dichiarano che un magistrato possa aver agito con dolo o colpa grave sono emesse in numero infinitesimale.
Se quanto sopra non bastasse, sulla stessa sentenza i giudici di Milano non solo non hanno ritenuto dovuto il risarcimento, ma hanno anche condannato il sottoscritto a pagare il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si era costituito nella procedura, chiedendo il rigetto della mia domanda.
Dire che si applicano due pesi e due misure a seconda dei casi e degli imputati è una constatazione minima e non rappresenta certo un segnale positivo per la giustizia e il diritto.


L’Aquila 3.7.12

Giulio Petrilli

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