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(17 Novembre 2010) Enzo Apicella
Presentato il report Inail: gli omicidi sul lavoro nel 2009 sono stati 1021

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(Di lavoro si muore)

Anticipazione: ecco la bozza del Testo unico sulla sicurezza approntato dal governo

(24 Gennaio 2007)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall'art. 117 Cost..

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi;

c) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi o subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo:
1. misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici;
2. misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro;
3. adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;
d) semplificazione degli adempimenti formali nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro e, per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale, la sanzione amministrativa non inferiore a 100 e non superiore a 500 euro, nonché confermando e valorizzando lo strumento della disposizione e il sistema previsto dal d.lgs. del 19/12/1994, n. 758;

g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, quali strumento di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) ridefinizione dei compiti e della composizione - su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all'art. 117 della Costituzione - della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento ai fini della realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali uniformi e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione;

l) individuazione, promozione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e degli accordi aziendali che orientino su base volontaria i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini della migliore attuazione rispetto ai livelli di tutela definiti legislativamente;

m) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, Inail e Ispesl. Allo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico;
n) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1. la definizione - tramite forme di partecipazione tripartita - di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da rivolgere, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall'Inail nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto;

2. il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'Inail, nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti Enpi ed Enaoli, approvati dagli organi deliberanti dell'Istituto;

3. l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
o) coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza - nel rispetto del D.Lgs. 19/12/ 1994, n. 758 - finalizzato a rendere più efficaci e razionali gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza e verifica dei risultati, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;

p) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

q) rivisitazione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare l'efficacia del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese considerando il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro quale elemento vincolante nella assegnazione degli appalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica. Previsione di sanzioni di carattere interdittivo nei casi di grave inosservanza delle disposizioni in materia.
***Schema di disegno di legge delega

IL Manifesto 24 Gennaio 2007

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