">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Archivio notizie > Stato e istituzioni    (Visualizza la Mappa del sito )

Bell'Italia amate sponde

Bell'Italia amate sponde

(16 Maggio 2009) Enzo Apicella
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha reiterato al ministro dell’Interno, Roberto Maroni, la richiesta di porre fine alla prassi del respingimento di migranti dalla Libia.

Tutte le vignette di Enzo Apicella

costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

SITI WEB
(La tolleranza zero)

Immigrati: Secondo la Consulta il reato di clandestinita' e' legittimo ma l'aggravante è discriminatoria

(9 Luglio 2010)

anteprima dell'articolo originale pubblicato in www.contropiano.org

Immigrati: Secondo la Consulta il reato di clandestinita' e' legittimo ma l'aggravante è discriminatoria

Il reato di 'clandestinita', relativo all'ingresso e al soggiorno illegali sul territorio italiano non e' incostituzionale.

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 250, sollecitata dai giudici di pace di Lecco e Torino, precisando che il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta ''un profilo essenziale di sovranita' dello Stato, in quanto espressione di controllo del territorio''. Dunque, la norma non viola la Costituzione perche' ''il bene giuridico protetto'' e' ''l'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori''. D'altronde, spiega la Corte, ''Il nuovo reato non postula la 'presunzione assoluta di pericolosita' sociale dell'immigrato''' e sanziona ''soltanto l'inosservanza delle norme sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato''.

L'aggravante prevista per gli immigrati clandestini che commettono reati viola la Costituzione perche' crea discriminazioni. Lo stabilisce la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza n.249 con cui l'aggravante - introdotta nel 2008 con il decreto sicurezza- viene bocciata. In sostanza la Corte critica la 'ratio' della norma che parte da ''una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosita' dell'immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere''.

E' qui che scatta la ''natura discriminatoria'' della norma, che contrasta con il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Secondo i giudici, inoltre, non puo' essere ritenuta ''ragionevole e sufficiente'' la finalita' di contrastare in questo modo l'immigrazione illegale, poiche' ''questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo piu' gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari''.

www.contropiano.org

1835