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(29 Luglio 2011) Enzo Apicella

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La fine dell'appalto non vuol dire il licenziamento

Una sentenza della Cassazione

(30 Giugno 2005)

Per tutti quei lavoratori e lavoratrici affezionati ai giudici, dopo che più volte l'abbiamo ripetuto ecco una sentenza che conferma quello che abbiamo sempre sostenuto:

Il licenziamento per cessazione di appalto è illegittimo se l’azienda non prova di non potere reimpiegare in altro settore il lavoratore licenziato – In base all’art. 3 L. n. 604 del 1966 –

Nel caso di licenziamento motivato con riferimento alla cessazione di un appalto, l’azienda non può limitarsi, per dimostrarne la legittimità, a provare che l’appalto è effettivamente venuto meno e che il lavoratore licenziato era addetto alle relative lavorazioni. In base all’art. 3 della legge n. 60 del 1966 essa è infatti tenuta a provare anche l’impossibilità di reimpiegare comunque il lavoratore licenziato nell’ambito dell’intera organizzazione aziendale.

Questo onere probatorio non è escluso dall’applicabilità di norme collettive tese a garantire la rioccupazione del lavoratore presso l’impresa subentrante nell’appalto, in quanto la disciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali ha carattere inderogabile

Cassazione Sezione Lavoro n. 12136 del 9 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo

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