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Amianto: dopo la finanziaria 2004

A chi spettano i benefici e chi ne sono esclusi !

(16 Febbraio 2004)

Così è modificato l’articolo 13 comma 8 della leqqe 257/92 per l'esposizione all'amianto:

A partire dal 2 ottobre 2003 non ci sono più i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

La legge 326 dei 24/11/2003, che è la legge di conversione del decreto 269 del 2/10/2003 recepisce quanto prescritto dal sopra citato decreto.

In pratica non ci sono più maggiorazioni contributive, che prevedevano un collocamento anticipato in pensione, ma solo maggiorazioni sul valore monetario della pensione. Tradotto significa che un lavoratore considerato esposto deve maturare l’anzianità contributiva per accedere alla pensione e solo a quel punto potrà usufruire di un calcolo con la maggiorazione per l'esposizione ad amianto che viene ridotta da 1,50 a 1,25.

Chi rimane escluso da queste modifiche?

La legge 326, all'art.47, prevede che tutti i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione prima del 2 ottobre, conteggiando ai fini del diritto i contributi previsti dalla legge 257, mantengono questo diritto anche se la finestra di decorrenza della pensione era successiva al 2/10/2003.

Mantengono i precedenti diritti i lavoratori che alla data del 2/10/2003 fruivano dei trattamenti di mobilità.

Mantengono i precedenti diritti i lavoratori che alla data dei 2/10/2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

La circolare INPS n° 195 dei 18/12/2003 contiene tutte queste modifiche.

La legge finanziaria per il 2004, leqqe n° 350/2003 all'art.3 commi 132-133,

prevede che mantengano i vecchi diritti i lavoratori che alla data dei 2/10/2003 abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previgenti. Tradotto significa, che tutti coloro che hanno ricevuto risposta positiva dall'INAIL prima dei 2/10/2003 sono esclusi dalle modifiche.

Sono esclusi dalle modifiche anche coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL prima del 2/10/2003 o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate sempre prima dei 2/10/2003.

La legge finanziaria prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2004, di 97 milionì euro per il 2005 e di 182 milioni di euro a decorrere dal 2006.

FIM-CISL
LEGNANO - MAGENTA

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Commenti (2)

Normativa sull'amianto, rilievi sui soggetti cui è applicabile la vecchia disciplina

Il commma 132 dell'art 3 legge finanziaria che ha introdotto le ultime disposizioni sui soggetti cui è applicabile la vecchia disciplina sui benefici pensionistici derivanti dall'esposizione all'amianto non ha avuto un'interpretazione felice.
Ed invero, a seguito di quest’ultima modifica legislativa deve ritenersi che i benefici previdenziali di cui alla l. 257/92 si applicano non solo a coloro che al 2/10/2003 avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico, ma anche a coloro che, pur non avendo ancora raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, avevano maturato il diritto a conseguire i benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della l. 257/92, e cioè a tutti quei soggetti che, a causa del proprio lavoro, avevano respirato polveri di amianto per un periodo ultradecennale.
evidenzio, peraltro, che non può ritenersi vincolato al placet di un ente la maturazione di un diritto. L'INAIL deve solo certificare l'esistenza di un diritto che è stato già maturato.
Un’interpretazione di diverso tenore non appare in alcun modo plausibile per due ordini di motivi.
Innanzitutto è la ratio legis che ci impone di interpretare il comma 132 dell’art. 3 in modo allargato.
Tale comma è stato infatti introdotto per soddisfare le richieste di tutti coloro che volevano una applicazione della vecchia disciplina più ampia di quella concessa dal comma 6-bis dell’art 47.
A ciò si deve aggiungere che è principio cardine del nostro ordinamento la circostanza che se di una stessa norma sono possibili due interpretazioni, una illogica e l’altra, invece, con un qualche significato, si deve necessariamente accogliere l’interpretazione che attribuisce significato.
Nel caso di specie avrebbe forse senso ritenere che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento una norma del tutto identica a quella che egli stesso aveva emanato meno di un mese prima?
Ciononostante, alcuni hanno ritenuto che il comma 132 dell’art.3 altro non fosse se non una ripetizione di ciò che era stato già previsto con il comma 6-bis dell’art. 47.
Il perché di un simile orientamento, comprensibile in riferimento ai soggetti legati agli enti previdenziali (che hanno l’esigenza di limitare le uscita dell’ente che rappresentano), appare, invece, ingiustificato per tutti gli altri.

(21 Aprile 2004)

Dr Barbara Spedicato

s-barbara76@libero.it

Normativa sull'amianto, rilievi sui soggetti cui è applicabile la vecchia disciplina

Il commma 132 dell'art 3 legge finanziaria che ha introdotto le ultime disposizioni sui soggetti cui è applicabile la vecchia disciplina sui benefici pensionistici derivanti dall'esposizione all'amianto non ha avuto un'interpretazione felice.
Ed invero, a seguito di quest’ultima modifica legislativa deve ritenersi che i benefici previdenziali di cui alla l. 257/92 si applicano non solo a coloro che al 2/10/2003 avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico, ma anche a coloro che, pur non avendo ancora raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, avevano maturato il diritto a conseguire i benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della l. 257/92, e cioè a tutti quei soggetti che, a causa del proprio lavoro, avevano respirato polveri di amianto per un periodo ultradecennale.
evidenzio, peraltro, che non può ritenersi vincolato al placet di un ente la maturazione di un diritto. L'INAIL deve solo certificare l'esistenza di un diritto che è stato già maturato.
Un’interpretazione di diverso tenore non appare in alcun modo plausibile per due ordini di motivi.
Innanzitutto è la ratio legis che ci impone di interpretare il comma 132 dell’art. 3 in modo allargato.
Tale comma è stato infatti introdotto per soddisfare le richieste di tutti coloro che volevano una applicazione della vecchia disciplina più ampia di quella concessa dal comma 6-bis dell’art 47.
A ciò si deve aggiungere che è principio cardine del nostro ordinamento la circostanza che se di una stessa norma sono possibili due interpretazioni, una illogica e l’altra, invece, con un qualche significato, si deve necessariamente accogliere l’interpretazione che attribuisce significato.
Nel caso di specie avrebbe forse senso ritenere che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento una norma del tutto identica a quella che egli stesso aveva emanato meno di un mese prima?
Ciononostante, alcuni hanno ritenuto che il comma 132 dell’art.3 altro non fosse se non una ripetizione di ciò che era stato già previsto con il comma 6-bis dell’art. 47.
Il perché di un simile orientamento, comprensibile in riferimento ai soggetti legati agli enti previdenziali (che hanno l’esigenza di limitare le uscita dell’ente che rappresentano), appare, invece, ingiustificato per tutti gli altri.

(21 Aprile 2004)

Dr Barbara Spedicato

s-barbara76@libero.it

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