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RINNOVO 2023/2025 CCNL COOPERATIVE SOCIALI: QUALCHE PASSO IN AVANTI, ANCORA LUCI E OMBRE

(4 Febbraio 2024)

Scheda tecnica a cura di Unione Sindacale Italiana USI 1912 ricostituita e USI C.T.&S. Segr. nazionale

comunicatousi

Per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl Uil FPL e Uiltucs ha siglato in data 26 gennaio 2024 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL. Inseriti nuovi profili professionali. Ricalcolati i minimi tabellari. Riconosciuta la quattordicesima mensilità e incrementato il contributo per l'assistenza sanitaria. Riviste le regole sulla reperibilità con obbligo di residenza e quelle sul calcolo dell'indennità di maternità. Introdotte ulteriori causali di apponibilità del termine al contratto. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Le modifiche introdotte dal rinnovo decorrono dalla data di scioglimento della riserva, prevista entro 30 giorni dalla stipula. Vedremo se saranno fatte assemblee nei luoghi di lavoro, di approvazione (o bocciatura) del CCNL o se saranno svolte assemblee territoriali. Solo alcuni articoli sono modificati o innovati per la prima volta, gli altri restano in vigore nella loro versione precedente, infatti si parla di ACCORDO DI RINNOVO e non di un nuovo CCNL per il settore.
Decorrenza: Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Le modifiche introdotte dal rinnovo decorrono dalla data di scioglimento della riserva, prevista entro 30 giorni dalla stipulazione dell’accordo di rinnovo (30 giorni dal 26 gennaio 2024).
Campo di applicazione (art. 1): L'accordo riguarda i lavoratori e le lavoratrici, soci con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti, delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e delle aziende o società che lo applicano come CCNL di settore, in base al codice degli appalti (D. Lgs.50/2016 e modificazioni) L’ambito di applicazione viene reso maggiormente aderente alle nuove realtà del settore ed all’attuale contesto normativo.
Persone svantaggiate (art. 2): sono quelle individuate dalla legge 381/1991, art. 4, sono previste varie opzioni sia per lo sviluppo di progetti personalizzati di inserimento lavorativo, di riqualificazione e di sviluppo di percorsi di formazione professionale, coinvolgendo le varie strutture socio assistenziali che sanitarie e di inclusione scolastica, compresi i percorsi di apprendistato e di tipo professionalizzante come i CFL o le “borse lavoro”, anche con i comitati paritetici misti a livello territoriale (regionale).
Osservatorio nazionale paritetico sugli appalti e accreditamenti (NUOVO art. 9bis): è introdotto per la prima volta a livello nazionale, con composizione di 12 persone, 6 di parte sindacale (sindacati firmatari di CCNL, ovviamente alla faccia della PARTECIPAZIONE…) e 6 di parte datoriale, con varie competenze di monitoraggio, coordinamento, impulso e controllo non solo perla regolare applicazione del CCNL, ma di vari aspetti relativi agli appalti e agli accreditamenti presso gli Enti appaltatori e committenti come per la ITL competente per il settore della cooperazione, con il suo corollario a livello regionale, da istituire dopo 3 mesi dall’approvazione definitiva del testo del CCNL Cooperative Sociali. UNO STRUMENTO NUOVO, DA VALUTARE NELLA SUA REALE EFFICACIA e CONCRETEZZA, a favore di chi lavora nel settore e indirettamente dei beneficiari dei servizi (utenti), della cittadinanza o se risulterà come troppo spesso è avvenuto, solo una sorta di osservatorio burocratico senza effetti per le cooperative ed enti che applicano questo CCNL, di tipo sanzionatorio o di reale controllo delle materiali condizioni di lavoro, dei diritti collettivi e individuali della forza lavoro.
Lavoro a tempo determinato (art. 25): Sono introdotte ulteriori causali contrattuali di apponibilità al termine del contratto, ANCHE IN DEROGA AL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 81 2015 articoli da 19 a 29), in particolare rispetto al limite dei 24 mesi di utilizzo, IN DEROGA IL TERMINE come prevede anche l’art. 19 comma 2 del codice dei contratti, E’ ELEVATO FINO A 36 MESI, PER LE PERSONE SVANTAGGIATE IL TERMINE E’ INNALZATO FINO A 40 MESI TOTALI. Questo CCNL è intervenuto in modo molto dettagliato per i contratti a termine, anche part time, disciplinando come una sorta di “sanatoria” e in deroga anche con contenuti in pejus rispetto al dettato legislativo del codice dei contratti, già restrittivo e a limiti dell’applicazione delle direttive europee, in primis la Direttiva UE 70/99, estendendo le causali per i termini di validità, efficacia e di utilizzo (la percentuale sul totale della forza lavoro nelle cooperative ed Enti, E’ INNALZATA AL 30% con questo ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL), oltre che disciplinare le ipotesi dei contratti a temine c.d. “acausali” , crea situazioni di rischio per alcuni servizi (tipo le attività di tipo educativo o per i servizi di assistenza domiciliare, anche di tipo sanitario per SAD – servizi di assistenza domiciliare o per i SAI, Servizi di accoglienza e inclusione, per migranti) a sacche di precariato.
Classificazione del personale (art. 47): Vengono inseriti una serie di nuovi profili professionali (specifici di area servizi agricoli e cimiteriali…) e descritti i relativi ambiti di attività. Rilevante, la definizione specificata rispetto all’art. 47 del precedente CCNL 2017-2019, della figura di EDUCATORE PROFESSIONALE DI TIPO PEDAGOGICO in possesso del titolo qualificante (come da Legge del 2017 numero 205 comma 595), con l’introduzione dell’ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE, a partire dal 1° gennaio 2025, con una voce pari a euro 41,00= mensile (incrementato dal 1/9/2025 di euro 41,00=), incidente su tutti gli istituti di carattere contrattuale, applicabile agli educatori-trici di tipo pedagogico e agli educatori-trici dei servizi educativi per l’infanzia (come da D. Lgs. 65/2017), elemento NON assorbibile in caso di cambiamento di mansione o di passaggio di livello, figure sono inquadrabili in D1. DAL 1° GENNAIO 2026, tali figure professionali sarrano inquadrabili in D2 del CCNL Coop sociali, senza l’Elemento Temporaneo Aggiuntivo della retribuzione. Tale elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione sarà espresso nel cedolino di busta paga, come “ETDR educatore”, con gli incrementi iniziale dal 1/1/2025 e aggintivo al 1/9/2025.
Reperibilità con obbligo di residenza (art. 57): Qualora il servizio preveda la presenza nelle ore notturne, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, detto servizio si considera orario di lavoro retribuito, come già previsto all’articolo 51 del CCNL, dalle 22:00 alle 24:00 e dalle 7:00 alle 9:00 al di là della prestazione di servizio effettivo e, oltre all’indennità di reperibilità è riconosciuta un'indennità (retributiva fissa mensile lorda, pari a uro 77,47=), per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità ricomprese dalle 24:00 alle 07:00, è corrisposta una ulteriore indennità lorda pari a euro 20,00=. Viene meno l’indennità di reperibilità occasionale. Qualora per esigenze di servizio e organizzative, tale reperibilità e le ore prestate, divenissero ORE EFFETTIVE, al posto delle indennità come sopra descritte, quelle ore saranno considerate come ORE DI STRAORDINARIO, quindi contabilizzate e pagate come già previsto all’articolo 53 del CCNL Cooperative sociali (ndr.si ricorda per chi fosse in regime di tempo parziale, part time, la maggiorazione per le ore “supplementari” è pari per ogni ora in più del monte ore individuale previsto nel contratto individuale di lavoro, ad una maggiorazione del 27% della retribuzione normale).
Maternità (art. 63): Dal 1° gennaio 2024 la cooperativa integrerà il trattamento di maternità a carico degli enti competenti (INPS) limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima la data presunta del parto e te mesi dopo, oppure su scelta della lavoratrice di 1 mese prima e 4 mesi dopo la data del parto) fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. Rimangono ferme le condizioni previste dal T.U. maternità, paternità e congedi parentali (D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii)
Accordi di gradualità (art. 77): E’ una ulteriore specificazione di un istituto che dal punto di vista retributivo e di applicazione contrattuale, è stato spesso usato dalle cooperative.(ndr ancora un regalo per la completa applicazione a tante cooperative e imprese sociali, facendo slittare la parte economica degli aumenti). Gli accordi di gradualità potranno determinare uno slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi, con esclusione della prima tranche da corrispondere a febbraio 2024, ma per le altre due tranches e anche per l’applicazione, sperimentale per questo CCNL, della 14° mensilità, che dovrebbe essere definita come la “13° mensilità…e mezza!”, visto che da giugno 2024 è pagata al 50% della retribuzione, creando una disparità di trattamento rispetto a molte altre categorie del settore privato, che hanno come mensilità aggiuntiva la 13° e la 14°, retribuita come 1 mensilità lorda. Come si vedrà perle tabelle retributive, allegate al presente documento e parte integrante dell’accordo di rinnovo del CCNL, il ”costo complessivo del lavoro” , pur adeguato rispetto al passato, sarà motivo di molte lamentele dalle cooperative medio piccole, che faranno fatica a reggere rispetto alla concorrenza sul “mercato dei servizi”, negli appalti e nelle offerte di gara o nelle procedure negoziali per importi inferiori ai 500.000 euro, anche se con le clausole dell’offerta “economicamente vantaggiosa”, a tutto vantaggio delle GRNADI COOPERATIVE E CONSORZI, ORMAI VERE E PROPRIE IMPRESE SOCIALI O DELLE MULTINAZIONALI DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, che stanno pian piano prendendo il sopravvento o che incorporeranno, ingloberanno e assorbiranno quelle medio piccole, concentrando quindi la gestione dei servizi esternalizzati a una sorta di oligopolio…IL PESCE GRANDE MANGIA QUELLO PICCOLO, alla faccia della cooperazione, della solidarietà, del mutuo appoggio e degli antichi valori di autogestione e partecipazione sociale nelle comunità territoriali. I RELATIVI PROGRAMMI DI RIALLINEAMENTO E GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI, devono essere depositati presso le competenti ITL (già Uffici provinciali del lavoro) e presso sedi INPS e INAIL.
Quattordicesima mensilità (NUOVO, Art. 79bis): Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori e le lavoratrici soci o dipendenti, in forza matureranno una quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze del mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una mensilità di retribuzione in vigore nel mese di corresponsione.(ndr, a differenza di altre categorie del privato e della stessa 13° mensilità, che è intera e che nelle altre categorie, è pari a 1 mese lordo di retribuzione globale di fatto normalmente percepita…siamo alle solite). Come detto al punto precedente, ci sono le clausole di gradualità e gli apposti accordi in deroga e dilatori, dove pure la volontà delle assemblee dei soci-lavoratori e lavoratrici, sarà spesso destinata ad essere vincolata alla tenuta dei bilanci…in pareggio e alle compatibilità del sistema degli appalti e della tenuta economica (la situazione per le cooperative ed enti onlus medio piccole, della c.d. “impresa marginale”) o con il rischio per mantenersi come sopravvivenza nei territori e zone di intervento, ad accordi consortili, o a processi di fusione, incorporazione e assorbimento da parte delle grandi imprese cooperative sociali o delle aziende di tipo polifunzionali o multinazionali, come è già avvenuto per i servizi esternalizzati della sanità pubblica.
Orario di lavoro e tempi di vestizione (parzialmente NUOVO, art. 85): dalla data di sottoscrizione del CCNL i tempi di vestizione/svestizione sono riconosciuti come orario di lavoro nella misura di 15 minuti complessivi e quindi retribuiti (ndr si è inserita una disposizione già ottenuta da anni con accordi aziendali e con giurisprudenza di Cassazione favorevole, eliminando quindi l’alea di contenziosi in sede giudiziaria, con sentenze favorevoli alla forza lavoro). I costi dei 2 abiti da lavoro da distribuire al personale, sono a carico dell’impresa e della cooperativa, così come nei casi di lavori insudicianti o con rischio biologico, le operazioni di lavaggio sono a carico del datore di lavoro, tramite utilizzo di imprese specializzate. Sono auspicati accordi di livello aziendale o territoriale, sono fatti salvi quelli già precedentemente definiti a livello aziendale in materia.
Assistenza sanitaria integrativa (art.87): Dal 1° gennaio 2025 è incrementato il contributo a carico della cooperativa, che dal 2013 è pari a un contributo fisso mensile pari a euro 5,00= per ogni lavoratrici e lavoratore, dal 1° gennaio 2025 tale importo a carico del datore di lavoro è incrementato di altri 5 euro. La funzione di monitoraggio e controllo su tale situazione è tra i compiti del CMP, COMITATO MISTO PARITETICO, nazionale e territoriale, con lo sviluppo delle pratiche distorte del c.d. “welfare aziendale”, con i relativi bonus e specchietti per le allodole che progressivamente contribuiscono allo smantellamento di rilevanti servizi pubblici istruzione, formazione e sanità in primis, nonché dalla relativa ritirata dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni da compiti che prima erano fondamentali, scaricando sulle singole persone che lavorano e sulle loro famiglie, i costi che prima erano di rilevanza statale e di intervento di riequilibrio secondo i principi programmatici di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, quindi una tendenza alla personalizzazione degli oneri una volta connessi alla fiscalità generale e collegati al lavoro stabile e a tempo pieno, non a quello FLESSIBILE, tendenzialmente precario o precarizzato anche per i c.d. “garantiti”, CON CARICHI DI LAVORO ECCESSIVI, occupazione ridotta a dati statistici e a una iniqua redistribuzione della ricchezza sociale prodotta, aggravata dai processi normativi dell’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, che rompe l’unità della Repubblica di cui all’art. 5 della vigente Costituzione e della parità di erogazione dei servizi universali e fondamentali a favore di tutti i cittadini, delle cittadine, a livello nazionale sul territorio, con forti elementi di sperequazione tra nord e sud del Paese e diversi livelli, a gestione privata e calcolati in base a criteri assicurativi della “speranza di vita” della forza lavoro e dei relativi premi da pagare, per le prestazioni sanitarie e di quelle legate all’istruzione, a tutti i livelli non solo universitari. Del resto, come si vedrà dalle tabelle retributive, gli aumenti e incrementi salariali sono INFERIORI AL REALE COSTO DELLA VITA E DELLE PERCENTUALI EFFETTIVE DI INFLAZIONE, DEGLI AUMENTI DI BOLLETTE E TARIFFE, malgrado questo molte cooperative ed enti onlus che applicheranno il CCNL Coop. Sociali, già in difficoltà faranno fatica a reggere il passo con il costo complessivo lordo del lavoro.
Minimi tabellari e tabelle retributive (allegate al documento): In relazione agli aumenti previsti dal rinnovo, sono ricalcolati i nuovi importi del minimo di retribuzione conglobato, suddiviso per categorie e con diverse decorrenze. GLI AUMENTI SONO SUDDIVISI IN TRE RATE O TRANCHES, A FEBBRAIO 2024, A OTTOBRE 2024, LA TERZA A OTTOBRE 2025. Livello A1 l’aumento complessivo lordo è pari a euro 105,26 (52,63, 26,32, 26,31), per A2 l’aumento lordo complessivo è di euro lordi 106,32 (53,16, 26,48, 26,58), per B1 aumento lordo complessivo è pari a euro 111,58 (55,79, 27,68, 27,90). Dal livello C1, ex IV livello, l’aumento complessivo è pari a euro 120 lordi (euro 60, 30 e 30), per il C2 l’aumento lordo è pari a euro 123, 16 (61,58, 30,79, 30,79), per i D1 l’aumento è pari a euro lordi 126, 32 (63,16, 31,58, 31,58), per il D2 l’aumento complessivo lordo è pari a euro 133,68 (66,84, 33,42, 33,42), per i D3 aumento complessivo euro lordi pari a euro 142,11 (71,05, 35,53, 35,53), per E1 gli aumenti complessivi lordi sono uguali al D3, pari a euro 142,11 (71,05, 35,53, 35,53), per E2 l’aumento complessivo lordo è pari a Euro 163,68 (76,84, 38,42, 38,42). Per F1 l’aumento complessivo lordo è pari a euro 169,47 (84,74, 42,37, 42,36), per F2 l’aumento complessivo lordo è pari a euro 193,68 (96,84, 48,42, 48,42). NON SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE, GLI SCATTI DI ANZIANITA’, diversi per livello come nel CCNL precedente e rispettive tabelle, né di indennità di funzione o di profilo professionale, né di eventuali assegni ad personam che lavoratori e lavoratrici possano aver beneficiato. In allegato e parte integrante del documento, le esplicazioni dei fogli di calcolo, le tabelle del costo complessivo lordo, comprensivo di quote del costo aziendale, il testo dell’accordo di rinnovo.
IN DEFINITIVA, UN CONTRATTO RINNOVATO IN ALCUNI PUNTI CON QUALCHE PASSO IN AVANTI, sul terreno dei diritti, MA RESTANO ANCORA DELLE OMBRE, CHE LO FANNO RIMANERE UN CCNL a metà tra i principali contratti collettivi del settore privato come quello del Commercio Terziario Distribuzione e Servizi e di grande risparmio per i committenti e stazioni appaltanti pubbliche, su servizi socio sanitari socio assistenziali ed educativi di rilevanza pubblica, rispetto ai già bassi salari dei CCNL SANITA’ PUBBLICA, FUNZIONI PUBBLICHE LOCALI (Enti Locali e Regioni), della SCUOLA STATALE.
Vedremo se l’apertura della negoziazione a livello regionale, non produrrà altra differenziazione tra una Regione e l’altra a parità di mansioni, professionalità, ritmi e carichi di lavoro, inquadramenti e livelli, nel segno dell’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, con il ritorno delle c.d. “gabbie salariali”, con le differenze già prodottesi dallo spartiacque del marzo 2015, con l’applicazione della normativa del Jobs act, l’applicazione per i neo assunti dei contratti di inserimento, di forme di apprendistato professionalizzante o di altri contratti codificati di tipo formativo. SULLO SFONDO, RESTA LA MOBILITAZIONE, PER OTTENERE I NECESSARI RAPPORTI DI FORZA, PER LA RI-PUBBLICIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI E FONDAMENTALI (e assorbimento della forza lavoro utilizzata), LA RIDUZIONE DEI DIVARI RETRIBUTIVI E DI CONDIZIONI NORMATIVE, TRA DIPENDENTI “PUBBLICI” E QUELLI DELLE COOPERATIVE SOCIALI ED ENTI DEL TERZO SETTORE. 3 Febbraio 2024.

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