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(21 Settembre 2011) Enzo Apicella
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USI 1912: bozza per il Contratto Integrativo Aziendale di Farmacap

(16 Febbraio 2024)

E' un contributo relativo al primo rinnovo del C.I.A., dopo tantissimi anni, e molte sono le aspettative del personale, una forza lavoro che soffre da anni del sottodimensionamento dell'organico (specie farmacisti-e) e dei carichi di lavoro eccessivi, per tenere il passo con il settore delle farmacie private. Va detto che le farmacie comunali e gli sportelli sociali cercano di arginare disagio e gestione "mercantile", mantenendo presidi farmaco -socio sanitari e sociali in molti quartieri popolari della città.

farmacap

USI UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 e ricostituita
Segr. prov. Intercateg. e Rsa-Rls USI 1912 - Azienda Speciale Comunale Farmacap
LARGO VERATTI 25 00146 ROMA Fax 06 77201444 usiait1@virgilio.it segreteria.usi@gmail.com

Roma, 15 FEBBRAIO 2024 via fax protocollo 06 57303370 e ia e mail

Al Presidente del CdA di Farmacap Avv. E. Cellentani e ai componenti del CdA fax/mail
Per segreteria del CdA di Farmacap c.a. Avv. D. Brugellis via e mail
Al Direttore Generale p.t. Ing. S. Di Guardo via fax e per e mail

OGGETTO: Bozza C.I.A. da Usi 1912 e Rsa Rls interna di FARMACAP, come contributo attivo e partecipazione alla fase di negoziazione aziendale per Contratto Integrativo Aziendale, in vista di incontro del 16 febbraio 2024 ore 10 e successive riunioni.

B O Z Z A CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE C.I.A di FARMACAP

L’Azienda Farmacosociosanitaria capitolina FARMACAP (di seguito Farmacap), per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del CCNL Assofarm come CCNL di settore, sottoscrive nell’anno 2024 il giorno ………………………… presso la sede legale di Farmacap in viale Ostiense 131/L 00154 Roma (Rm) Presenti: per Farmacap il responsabile legale p.t. ………………………………………………………………………e la Direzione Generale dell’Azienda………………………………………………..,per Ufficio del Personale/RR.UU. ……………………………………………………….. e per parte Sindacale (ndr OO.SS. CGIL Filcams, Cisl Fisascat, UIL UilTucs, Usi 1912….Ugl…e rispettive rappresentanze sindacali aziendali Rsa presenti in Azienda, di seguito OO.SS. e Rsa interne) ……………………………………………………………………………………………….di seguito congiuntamente le Parti;
Premessa il CCNL Assofarm (di seguito CCNL) è il contratto collettivo nazionale di settore come previsto dal Codice degli appalti, la disciplina elementi fondamentali pattizi del rapporto di lavoro, unitamente alla Legge 300/1970 e alle altre legislazioni e normative italiane ed europee, costituiscono il quadro principale di regolamentazione degli aspetti economico - normativi applicati al personale, il presente Contratto Integrativo Aziendale, di seguito C.I.A., disciplina gli istituti e gli ambiti demandati alla contrattazione integrativa,
Art.1 - RELAZIONI SINDACALI Le Parti, nel riaffermare l’autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità di FARMACAP, delle OOSS e delle Rsa interne, in rappresentanza degli interessi di lavoratori e lavoratrici, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi recepiti dall’evoluzione normativa in materia, si articoli attraverso rapporti periodici a livello aziendale regolati nel prosieguo del testo. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire Il raggiungimento di elevati standard di processo e di servizio e per questa via sostenere l’equilibrio economico ed occupazionale, attraverso una maggiore efficienza e competitività aziendale nel rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei dipendenti. L'informazione, la consultazione e la contrattazione di singole tematiche saranno gli elementi fondanti del sistema relazionale interno. Trimestralmente, e comunque su richiesta di una delle Parti, saranno realizzati incontri per ricevere informazioni, approfondire specifiche questioni, individuare soluzioni condivise. Il sistema relazionale qui definito ha, come prioritaria finalità la prevenzione di microconflittualità e vertenzialità individuale e/o collettiva.
Art. 2 - DIRITTO DI INFORMAZIONE Il diritto d'informazione avrà carattere preventivo con periodicità trimestrale. Un compiuto sistema informativo svilupperà un’efficace ed omogenea conoscenza della condizione aziendale, tale da rendere le parti consapevoli e responsabili delle proprie scelte e rivendicazioni. Le materie e gli argomenti sui quali si svilupperà l'informazione sono: andamento economico e generale; piani di sviluppo e di riorganizzazione; volumi di lavoro e loro complessità; livelli occupazionali e loro composizione, nonché valutazione su dotazione organica e sua implementazione; valorizzazione del personale; lavoro straordinario e/o supplementare; assenze contrattuali e non (ferie, permessi retribuiti e aspettative, maternità/paternità e congedi parentali, malattia, infortunio, aspettative previste dadisposizioni speciali di legge…); formazione continua e mirata; missioni, distacchi e comandi; organizzazione del lavoro e orari di lavoro e di servizio; sistema premiante e incentivazioni e indennità, salario accessorio; linee guida del sistema professionale, pari opportunità; salute e sicurezza sul lavoro, in sinergia con le figure specifiche di Rls e dei componenti nominati di parte datoriale ex D. Lgs. 81/2008. Tali informazioni saranno contenute in apposite schede informative che la Farmacap compilerà e consegnerà alle RSA e, su richiesta, alle OO.SS. territoriali presenti in Azienda di cui le Rsa interne sono legittima espressione, secondo la nuovaformulazione dell’art.19 S.L., quale integrata e modificata dopo le sentenze della Corte Costituzionale 244/1996 e 231/2013.
Art. 3 - DIRITTI SINDACALI La Direzione aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 300/70 e ai diritti complessivamente disciplinati al Titolo 3° dello Statuto dei Lavoratori (ndr e delle lavoratrici), mette a disposizione delle RSA apposita sala, per riunioni o assemblee sindacali su materie di interesse sindacale e del lavoro. Farmacap autorizza i rappresentanti sindacali ad utilizzare, per l’espletamento del proprio ruolo e all’occorrenza, pc e telefoni aziendali già in uso per lo svolgimento delle attività lavorative.
Permessi sindacali per RSA Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSA possono disporre di permessi retribuiti nella misura di 3 ore l’anno a dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di fruizione, applicando quanto previsto all’articolo 23 lettera b) della Legge 300/1970, a favore delle Rsa legalmente costituite e operanti in Azienda. Nel computo di tali ore non verranno considerate quelle utilizzate dalla RSA per la partecipazione alle riunioni sindacali convocate da FARMACAP, né quelle necessarie alla partecipazione agli incontri periodici previsti dal presente accordo. La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSAo tramite la struttura sindacale locale di riferimento all'unità Servizi al Personale via mail o con fax, con preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo emergenze, indicando il nominativo del componente Rsa beneficiario. Il monte ore annuo destinato ai permessi sindacali è da intendersi complessivo per RSA inrne già costituite e operanti in Azienda. Il diritto alla fruizione degli stessi permessi sarà riconosciuto a tutti i-le componenti delle stesse RSA, con mote ore attributo a ogni Rsa che ne distribuirà le ore secondo regolamento e prassi interna. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre di ciascun anno, i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati per intero.
Assemblee sindacali retribuite. Ai lavoratori e alle lavoratrici è riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro retribuite e fuori orario di lavoro, nei limiti di 15 ore annue, come previsto all’articolo 20 della Legge 300/1970. Le assemblee possono essere indette dalla RSA o da Dirigenti sindacali delle OO.SS. presenti e legalmente costituite in Farmacap. La comunicazione delle assemblee deve essere presentata con almeno 48 ore lavorative di preavviso indicandone l’ordine del giorno, luogo di svolgimento se diverso dalla sala messa a disposizione da Farmacap ex articolo 27 S.L., fascia oraria e personale al quale è riferita l’assemblea.
Comunicati sindacali. Le RSA e le OO.SS. di riferimento, hanno a disposizione in luoghi accessibili a tutti, albi/bacheche per la pubblicazione (sia essa fisica o on line) dei comunicati di interesse sindacale e del lavoro, di cui all’art. 25 L. 300/70.
Art. 4 - ORARIO DI LAVORO E LAVORO IN MODALITÀ AGILE L’orario di lavoro è di norma articolato su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per un totale complessivo di 40 ore settimanali. Salvo i servizi dove l’articolazione è distribuita su sei giorni lavorativi o sono previste forme di articolazione su turni settimanali. Articolazione dell’orario di lavoro L’orario di lavoro è articolato come segue: entrata…….. uscita……….(ndr da articolare secondo profili e servizi e settori di intervento di Farmacap) pausa pranzo tra le ore ……. e le ore …….. (minimo 30 minuti, massimo 1 ora). La Società riconosce ai dipendenti dei settori…………una flessibilità in entrata dalle ore alle ore ………… Con riferimento ai dipendenti della Farmacap che lavorano presso i Dipartimenti ed i Municipi si applicherà l’orario in coerenza con gli orari delle sedi di assegnazione. Tutto il personale dipendente effettua l’attestazione della presenza in entrata e in uscita mediante sistema informatizzato ivi inclusa la pausa pranzo.
Lavoro Agile e smart working Fermo restando quanto stabilito dalle raccomandazioni UE in materia di lavoro agile e dalla Legge 81/2017 di seguito si specifica quanto segue,, auspicando un accordo di livello aziendale che disciplini l’istituto; la modalità agile, viene confermata per tutto il 2024 e potrà essere rinnovata successivamente in coerenza con le esigenze di Roma Capitale, giusta convenzione e CdS; - Il lavoro agile potrà essere svolto da tutto il personale cui si applica il CCNL Assofarm, verificandone la compatibilità per il personale che è adibito ad attività espletabili esclusivamente in presenza. Il numero di giornate in modalità agile sarà pari a 2 giorni a settimana, salvo esigenze verificate dopo esame di casistiche relative a condizioni di salute e patologie gravi e invalidanti, esigenze di conciliazione tra orari di lavoro e responsabilità di servizio con responsabilità genitoriali o di cura e assistenza familiare documentata, per velocizzare processi e procedimenti che possono essere svolti anche il luoghi diversi dalla sede di lavoro assegnata, in modalità telematica e utilizzando le innovazioni tecnologiche e informatiche, specieper ilflusso di dati, informazioni, relazioni di servizio, processi e procedimenti amministrativi. Il lavoro in modalità agile dovrà essere espletato nel rispetto del normale orario di lavoro, , nelle fasce orarie comprese tra le 8.30 e le 18.00, garantendo le pause previste dal D. Lgs. 81 2008, nonché dalle ore …18.01 (ndr verificare secondo articolazione oraria del personale in servizio nel settore sociale e nelle farmacie…) si applica il c.d. “diritto alla disconnessione”, anche per le ricezioni delle comunicazioni aziendali inviate su telefonia mobile o tablet o altri strumenti personali, debitamente autorizzati dal personale dipendente o di uso aziendale; il personale utilizzato in modalitàagile, usufruirà delle stesse agevolazioni, indennità e incentivi previsti per il lavoro in presenza, trattandosi di diversa modalità di svolgiento della prestazione lavorativa e di servizio, in luogo diverso dalla sede di assegnazione
Art. 5 - SVILUPPO PROFESSIONALE; la Farmacap, nella consapevolezza che le persone costituiscono la forza e l’impulso fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Socio unico Roma Capitale, si impegna annualmente a verificare il grado di apprezzamento della professionalità espressa dal personale. In particolare, l’acquisizione ed il consolidamento di competenze nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, il progressivo arricchimento delle mansioni assegnate, la disponibilità al cambiamento, l’orientamento ai risultati e la capacità di risoluzione dei problemi,la partecipazione a corsi e processi di riqualificazione professionale o di formazione e aggiornamento, costituiscono elementi di valutazion ai fini delle migliorie relative a inquadramenti, livelli e benefici di ordine economico salariale a livello accessorio.
Art. 6 - FORMAZIONE DEL PERSONALEe RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO: Le Parti nel contesto di riferimento, attribuiscono alla formazione continua, in quanto elemento di supporto alla crescita professionale dei e delle dipendenti, un ruolo strategico nell’accompagnamento allo sviluppo aziendale, così come la promozione e l’impulso verso processi di rqualificazione professionale interna e di corsi di aggiornamento. L’approvazione del piano biennale di formazione e di verifica per i processi di riqualificazione e aggiornamento, di solito su base annuale e dopo confronto congiunto tra Farmacap, Rsa e OO.SS. di riferimento, con l’obiettivo di aggiornare le competenze esistenti e contribuire al miglioramento del benessere organizzativo, sarà oggetto di monitoraggio, al fine di verificarne l’efficacia in una logica di continuità dell’investimento formativo, in base alle risorse disponibili o all’acquisizione di finanziamenti su Progetti della UE, con partecipazione della Farmacap a sviluppare tale ricerca e forma di finanziamento senza pesare sulle risorse economiche disponibili.
Art. 7 - PART TIME Fermo restando quanto previsto dal CCNL di categoria e dagli articoli da 4 a 12 del D. Lgs. 81/2015 ( c.d. codice dei contratti), la Farmacap si impegna annualmente a: - valutare le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi; - a pubblicare avvisi volti a verificare la possibilità di incrementare l’orario part time fino all’applicazione del full time, compatibilmente con le esigenze organizzative e la sostenibilità economica aziendale, andando incontro a specifiche richieste di dipendenti, per motivi familiari, di studio o sanitari o personali documentati. In questo quadro i contratti part-time a tempo determinato od indeterminato, potranno essere articolati, utilizzando l’antica nomenclatura di classificazione, in modo orizzontale, verticale e/o misto, intendendosi per tali: PART TIME orizzontale: orario settimanale distribuito in 5-6 giorni; PART TIME verticale: orario concentrato In alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese, alcuni mesi dell'anno; PART TIME misto: si svolge secondo una combinazione delle due modalità di cui sopra. Potranno essere valutate ulteriori soluzioni fatte salve le esigenze lavorative aziendali e i settori di assegnazione lavorativa.
Sono fatti salvi, accordi di miglior favore già sottoscritti in passato tra Farmacap e Rsa interne e OO.SS. di riferimento, in merito alla gestione del part time.
Art. 8 – CONGEDO PARENTALE AD ORE E’ volontà comune della parti regolamentare la materia dei predetti permessi, nell’ottica di facilitare la migliore conciliazione delle esigenze personali con le necessità organizzative e produttive aziendali, fissando modalità dì utilizzo ad ore dei congedi parentali, omogenee e finalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello di Farmacap, ad una efficiente e flessibile organizzazione del lavoro. Il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera, purché la somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a mezze giornate o multipli di mezze giornate. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il personale dovrà presentare all’azienda con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi - domanda via mail da indirizzare all’Ufficio del Personale/RR.UU. ed al proprio Responsabile di servizio o di sede di lavoro.
Art. 9 – CONGEDO MATRIMONIALE Oltre quanto stabilito dal CCNL di settore applicato, tale congedo si applica anche ai matrimoni contratti all’estero e nei casi di unioni civili formalizzate nel registro comunale.
Art. 10 - PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE ANNUALI E MONTE PERMESSI Si Ribadisce che Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, Costituzione Italiana, che ne prescrive l’irrinunciabilità, nonchèla legislazione di riferimento (D. Lgs. 66/2003 e ss.mm.ii.), le parti si danno atto reciprocamente dell’importanza del monitoraggio della fruizione delle stesse, unitamente ad un maggior utilizzo dei permessi che costituiscono una voce di costo importante alivello aziendale, evitando l’accumulazione di ferie pregresse, attraverso i seguenti strumenti: - Piano annuale e programmazione delle ferie per ogni sede di lavoro e servizio, da presentarsi di norma entro il 31 maggio di ogni anno solare, con verifica del piano programmato di chiusura estiva delle Sedi Aziendali, delle farmacie o sportelli sociali, da concordarsi dopo confronto in sede sindacale sul piano ferie e criteri trasparenti e di garanzia con Rsa e rispettive OO.SS. garantendo minimo due settimane consevutive retribuite nel eriodo estivo, salvo richieste documentate e da verificare di periodi superiori alle due settimane retribuite; impegno del personale ad utilizzare possibilmente le ore di permessi retribuiti (rol e/o ex festività) nel corso dell’anno di maturazione, anche attraverso la pianificazione di questi nell’ambito del piano ferie; - Impegno delle Parti a monitorare l’andamento complessivo dell’utilizzo dei permessi, con cadenza trimestrale, allo scopo di verificare e favorire il completo utilizzo degli stessi entro le scadenze contrattualmente previste. Inoltre si stabilisce che lo smaltimento di eventuali eccedenze di ferie, sarà pianificato in accordo tra la Farmacap e il-la dipendente; in caso di mancata pianificazione delle ferie residue dopo richiesta scritta spceifica di rpesentazione e accordo programmato di smaltimento di ferie pregresse, per omissione del – della dipendente dopo avviso e richiesta scritta di parte datoriale,, saranno stabilite d’ufficio entro i 18 mesi dalla loro maturazione effettiva. Le ex festività e i permessi rol non fruiti nell’anno di maturazione potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo; sono fatti salvi accordi già sottoscritti in passato per condizioni di miglior favore a livello di gestione delle ferie e dei permessi.
Art. 11 - FERIE SOLIDALI L'art. 24 del D.lgs., n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l’istituto della cessione delle Ferie prevedendo che "fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le Ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità 10 stabilite dai Contratti Collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”. Le Parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra dipendenti sia un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale. A tal fine, intendono introdurre tale forma di supporto mediante l’avvio di una prima fase sperimentale, in attuazione delle disposizioni legislative citate in premessa, nei confronti dei dipendenti che: - abbiano la necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minorenne/i le cui particolari condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti; - abbiano necessità di assistere componenti del nucleo famigliare e/o parenti e affini entro il secondo grado in gravi condizioni di salute, certificate da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti. Le richieste di ferie solidali saranno rivolte alla Direzione Generale e Organizzazione- Ufficio del Personale/RR.UU. di Farmacap, che si farà carico di verificare con tutti i-le dipendenti la disponibilità alla cessione di ferie.
Art. 12 - MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, deve essere comunicata telefonicamente e/o via mail, all’Ufficio del Personale/RR.UU. tempestivamente e al proprio Responsabile, entro le ore 10.00 del giorno in cui si verifica l’evento. La mancata comunicazione nei termini sopra indicati costituisce presupposto per l’avvio di procedura disciplinare in ragione dell’assenza ingiustificata e mancato rispetto della disciplina aziendale. Ogni assenza per malattia deve essere debitamente certificata e trasmessa così come da procedura telematica INPS, secondo quanto disciplinato già dal D. Lgs. 183/2010 Il dipendente assente per malattia ha l'obbligo di trovarsi al proprio domicilio così come comunicato preventivamente agli Uffici del Personale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi la domenica e festivi, per eventuali visite di controllo dei medici Inps. Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, la Farmacap corrisponderà al lavoratore assente per malattia l'integrazione delle indennità a carico INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'integrazione al 100% opererà anche in caso di ricovero ospedaliero.
PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale continueranno ad essere retribuiti, a titolo di miglior favore i primi 180 giorni di aspettativa. Superati i 180 giorni di malattia, così come previsto dal CCNL a titolo di trattamento di miglior favore, il lavoratore malato o infortunato potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita pari a 24 mesi, oltre i quali perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Sono da considerarsi ESCLUSI dal computo dei giorni di malattia peril raggiungimento del periodo di comporto, per coloro che avessero patologie gravi e invalidanti certificate, malati oncologici o con patologie tumorali documentate, i giorni di utilizzo per visite mediche, day hospitale per ricoveri e terapie, visite mediche documentate per controllo andament patologie in corso di natura invalidante e grave, il personale dovrà trasmettere la documentazione sanitaria, in busta chiusa e plico riservato alla Farmacap, per l’accertamento delle condizioni sanitarie ela sorveglianza ai fini dell’applicazione dell’art. 41 D. Lgs. 81/2008, da parte del Medico Competente Aziendale, a tutela del diritto universale alla salute e delle condizioni di capacità lavorativa.
Art. 13 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA Si richiamano integralmente gli articoli del CCNL di categoria (condizioni ambientali, mobbing, molestie sessuali) affermando che per mobbing si intende un’azione o una serie di azioni compiute nei confronti di un lavoratore, che si ripetano per un periodo di tempo da parte di colleghi o superiori gerarchici per danneggiarlo e con lo scopo precipuo di porre in atto strategie comportamentali volte alla sua destabilizzazione psicologica, sociale e professionale. Tali eventuali atteggiamenti saranno perseguiti e condannati da FARMACAP, nel rispetto dei diritti della persona e con gli strumenti posti a disposizione dalla contrattazione nazionale richiamata e dalla legislazione vigente. Si prevedel’attivazione del Comitato paritetico previsto all’articolo 21 del D. Lgs. 183/2010, con designazione fettuata o confermata da parte delle OO.SS. presenti in Farmacap all’interno delle rispettive Rsa di riferimento, con riunione consultiva minimo annuale di verifica, monitoraggio e valutazione del rispetto delle disposizioni legislative italiane e internazionali o quando ne ricorrano le condizioni su casi specifici.
ART. 14 - PERMESSI VISITE MEDICHE Ciascun dipendente potrà usufruire di 40 ore annuali per visite e/o accertamenti specialistici, e/o terapie medico sanitarie, per sé o per i propri familiari (intendendo per familiari, il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e i genitori del-della dipendente). Tali ore di permesso saranno riconosciute a fronte della presentazione, da parte del lavoratore o della lavoratrice di Farmacap, che intenda utilizzarle, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, con indicazione dell’orario di ingresso e/o uscita dalla struttura, da inviare all’Ufficio del Personale/Risorse Umane e Organizzazione, in via preventiva come prenotazione o successivamnte con attestazione dell’avvvenuta visita medica. Il permesso riconosciuto per visita medica copre il tempo di durata della visita, nonché i 60 minuti antecedenti la visita stessa (come tempo massimo ricompreso nel permesso), necessari per raggiungere il luogo della visita dalla sede, e i 60 minuti successivi per il ritorno in sede (sempre come limite massimo). Nel caso in cui il dipendente raggiunga il luogo ove deve effettuare la visita direttamente dalla propria abitazione, non saranno considerati i 60 minuti antecedenti la visita ma solamente i 60 minuti successivi, necessari per raggiungere la sede di lavoro. Le stesse regole sono applicabili, qualora la prestazione sia svolta in lavoro gile e smart working. Tali permessi andranno richiesti e comunicati con 3 giorni lavorativi di anticipo.
Art. 15 - L.81/2008 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI e LAVORATRICI Le Parti concordano nel ritenere la salute sul lavoro e la sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, una priorità da perseguire collaborando nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre se non eliminare progressivamente eventualifattori di rischio e pericolo e migliorare le condizioni ambientali, nel rispetto di quanto già previsto come obbligo generale dall’articolo 2087 del codice civile e riprendendo il principio sancito all’articolo 9 della Legge 300/1970.
Farmacapl riconferma il proprio impegno in materia di salute, sicurezza ed ambiente di lavoro connesse all’attività, ribadisce i propri indirizzi riconducibili al D. Lgs 81/2008 e seguenti. La Farmacap riconosce la centralità nell’organizzazione aziendale dellapiena ed efficace tutela della salute e della icurezza nell’ambiente e luogo di di lavoro, attuando misure di prevenzione, formazione, intervento, programmazione, costante monitoraggio e addestramento del personale anche in funzione di eventuali innovazioni tecnologiche, informatiche e ai connessi fattori di rischio, alle variazioni nell’organizzazione del lavoro e dei servizi anche su richiesta di Roma Capitale per ulteriori attività e progetti specifici assegnati a Farmacap e al suo personale, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni di legge sopra citate, attraverso un puntuale organigramma della sicurezza articolato nella Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione, dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e la sorveglianza sanitaria del Medico Competente, in sinergia con la figura sindacale di riferimento dei RLS Le Parti concordano di effettuare semestralmente, o ogniqualvolta ne sia sentita l’esigenza da una delle Parti, riunioni con gli R.L.S. in carica, al fine di verificare congiuntamente l’attuazione degli adempimenti normativi, per definire, riesaminare il programma degli interventi, in ossequio a quanto previsto agli articoli 28 e 35 D. Lgs. 8172008, compreso il monitoraggio, la valutazione e le misure utili ad evitare o circoscrivere fenomeni di burn out o da 2stress da lavoro correlato” (art. 28 T.U.S.L.) Nell’ottica di un costante miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione è disponibile attraverso il suo Responsabile a valutare, in ogni momento, tutte le esigenze puntuali che gli verranno segnalate. Si allegano al presente gli accordi di livello aziendale relativi alla figura di Rls, ottenuti dopo lungo percorso di confronto interno, sottoscritti dalle OO.SS. all’interno delle rispettive Rsa di riferimento in aplicazione degli articoli 47 cokmmi 4 e 7 del D. Lgs.8172008 con condizioni di miglior favore a livelo pattizio.
Art. 16 - PREMIO DI RISULTATO E PROGRAMMI SPECIFICI DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ Nell’ambito della contrattazione aziendale, le Parti definiscono programmi di efficienza, produttività e qualità, con il fine di coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici al raggiungimento degli obiettivi aziendali e tramite accordi anche specifici dimiglior favore, il raggiungimento di parti variabili e integrative alle tabelle retribuitvepreviste dal CCNL di settore, per contrastare per quanto possibile, l’aumento del costo generale della vita e un parziale ristoro dei processi inflattivi, tramite salario accessorio e integrazione salariale. La Farmacap, per esigenze specifiche di incrementi di produttività legati a particolari progetti o commesse, potrà stabilire di volta in volta meccanismi di incentivazione ad hoc legati a specifici risultati individuali e/o di gruppo. La possibilità di attribuire annualmente ai dipendenti in forza nell’anno di riferimento il premio di risultato, tiene conto dell’andamento generale di Farmacap, che necessariamente dovrà tendere a conseguire il pareggio di bilancio se non un incremento dello stesso atraverso il suo rilancio e azione sul territorio per lefunzioni, attività e servizi offerti alla cittadinanza e utenza, nonché del raggiungimento degli obiettivi specifici di Area e/o di Gruppo, assegnati al personale. L’accordo sul Premio di Risultato sarà stipulato, di norma, entro il 31 maggio di ogni anno; l’erogazione del premio di risultato è subordinata all’approvazione del bilancio da parte degli organi aziendali nei tempi previsti dalla legge. Tutti gli istituti di salario accessorio, variabile e di integrazione salariale, dovranno essere oggetto di specifiche riunioni a livelloaziendale di negoziazione, con processi informativi, di consultazione confronto e trattativa con le Rsa presenti in Farmacap e le loro OO.SS. di riferimento, con raggiungimento di specifici accordi di livello aziendale, anche sui meccanismi di indennità e di incentivi, tra i quali saranno oggetto di rinegoziazione con condizioni di miglior favore, con confronto congiunto e trattativa tra le Parti, tra cui le indennità del servizio notturno, verifica sulle maggiorazioni in caso di utilizzo di prestazioni lavorative in regime di straordinario, lavoro suppelmentare e a titolo di straordinario notturno, su indennità di reperibilità, introdurre una indennità per le attività prestate dal personale a titolo di servizi aggiuntivi richiesti dall’Azienda o su indicazione del socio unico Roma Capitale, l’introduzione di indennità di disagio collegata alle maggiori responsabilità, attribuite per funzioni di coordinamento di sportelli sociali o di servizi a utenza, che richiedano un adeguamento anche di salario tabellare, connesso all’inquadramento e classificazione del personale rispetto a quella attuale, una verifica con parificazione dei livelli retributivi anche con meccanismi incentivanti, tra figure del personale farmacista. VA INTRODOTTO L’ISTITUTO DEL PREMIO DI PRODUZIONE COLLETTIVA, definendo i criteri oggettivi e soggettivi, trasparenti e gli obiettivi raggiungibili dal personale, come forma di integrazione salariale a livello aziendale, con cofronto e negoziazione con Rsa interne e rispettive OO.SS. di riferimento, con carattere annuale.
Art. 17 - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI SPECIFICA RESPONSABILITA’ Farmacap si ipegna a verificare con confronto in sede negoziale con Rsa interne presenti e le OO.SS. di riferimento l’impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l’attività del personale impegnato nello svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito di opere/lavori, servizi e progetti anche in relazione alle responsabilità assunte, adottando un sistema di incentivi coerentemente e in analogia con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 31/3/2023 n.36, attraverso modalità che saranno oggetto di specifico regolamento.
Art. 21 - BUONI PASTO Ha diritto al buono pasto il personale che effettui una prestazione giornaliera di almeno 5 ore lavorative consecutive. L’importo del buono pasto, erogato in forma elettronica, è pari ad euro 7,50.
Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI Sono fatti salvi i trattamenti economici complessivamente stabiliti da precedenti accordi individuali in forza e antecedenti alla sottoscrizione del C.I.A,, nonché gi accordi su vari istituti e situazioni con condizioni di miglior favore, nonché quelli che dovranno essere adeguati come richiesto all’articolo 16 della presente bozza, perindennità, incentivi e forme di integrazione salariale a livello aziendale. Quanto altro non previsto nel presente accordo, sarà regolato dal CCNL e dalla legislazione del lavoro applicata nell’ordinamento giuridico italiano e nel contesto di ratifica di accordi UE. Il presente Contratto Integrativo Aziendale avrà validità triennale per tutto il personale in forza presso la Farmacap.

A cura di Unione Sindacale Italiana USI fondata nel 1912 e ricostituita in sigla Usi 1912, a nome e conto della Rs interna di Farmacap e per tutela interessi collettivi diffusi e legittime aspettative del personale dipendenti di Farmacap – trasmette Roberto Martelli seg. Intercategoriale locale in carica fax06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it

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