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Ventiquattro ore senza di noi

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Decreto legislativo sul lavoro

(30 Aprile 2003)

La domenica resterà di regola il giorno settimanale di riposo.
E' questa una delle regole fissate nel decreto legislativo entrato in vigore ieri e varato dal Governo lo scorso 4 aprile.

Quindi via alle nuove regole anche se Cgil, Cisl e Uil hanno bocciato il provvedimento.

Tra le novità inserite nel provvedimento c'é l'eliminazione della cosiddetta "clausola transitoria" che fissava nel 31 dicembre 2004 il termine ultimo per adeguare i contratti alla nuova normativa.
Si prevede inoltre l'esclusione dal campo di applicazione della normativa del personale della scuola e l'introduzione delle regole per l'orario dei lavoratori delle navi da pesca marittima.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma i contratti potranno comunque stabilire una durata minore.
La durata media dell'orario settimanale non può in ogni caso superare le 48 ore (comprese le ore di straordinario).
Il ricorso al lavoro straordinario "deve essere contenuto", fermo restando il limite delle 48 ore come orario massimo settimanale.
In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.
Riposo giornaliero: ogni lavoratore deve beneficiare nel corso delle 24 ore di un periodo minimo di riposo di 11 ore.
Riposo settimanale: ogni sette giorni il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, "di regola in coincidenza con la domenica".
Può essere fissato anche un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni per i lavoratori interessati a modelli tecnico-organizzativi di turnazione.
Pause lavoro: la pausa di lavoro, le cui modalità sono fissate nei contratti collettivi, è prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore.

Il lavoro notturno non può superare le 8 ore nell'arco delle 24 ore.
E' vietato adibirvi le donne in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Una valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici.
Ferie: ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Le ferie non godute non potranno essere retribuite "salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Campo di applicazione e deroghe: le norme si attuano a tutti i settori di attività pubblici e privati.
Introdotta anche la disciplina per i lavoratori delle navi da pesca marittima.
Deroghe: scuola, personale di navigazione e di volo nell'aviazione civile, forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, le strutture destinate ad attività di ordine e sicurezza pubblica, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato.

Niente clausola transitoria: non c'é più la data del 31-12-2004 come termine ultimo per adeguare tutti i contratti alla nuova normativa.

Centro di documentazione e lotta - Roma

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