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VALUTAZIONE RISCHI ED ESPOSIZIONE AD AMIANTO

(10 Aprile 2009)

Cosa significa che la semplicazione "on può riguardare la esposizione a fibre di amianto"? La valutazione del rischio chimico e la valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni, fanno riferimento alla valutazione del rischio di cui all'art. 28. Cioè quella che il dott. Maggioli chiama "valutazione dei rischi in generale". Definizione che significa ben poco, poichè l'art. 28 del T.U. impone (testualmente) che la valutazione rischi "DEVE riguardare TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".
Tale valutazione, può essere svolta con le modalità previste all'art. 29 del T.U. che, se modificato come proposto e già detto nel mio articolo, può seguire procedure standardizzate anche per i rischi connessi all'amianto, mentre attualmente è esplicitamente vietato. Se tale divieto venisse abrogato, cosa impedirebbe di seguire tali procedure di semplicazione (perchè la standardizzazione è di fatto una semplicazione)?
Quando il dott. Maggioli scrive che "troppa carta non salva le vite umane" ha ragione, ma temo stia confondendo la valutazione dei rischi con il DOCUMENTO di valutazione dei rischi. Ma quest'ultimo altro non è che il mettere per iscritto ciò che prima si è valutato. Mentre la proposta di modifica, interviene proprio sulla valutazione.

Crocco1830

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