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LAVORO AGILE e smart working, nuove regole dal 1° aprile 2024. ARRIVA IL CLASSICO “PESCE”...

(19 Marzo 2024)

Eliminati tutti gli emendamenti al c.d. “decreto milleproroghe”: si ritorna all’obbligo di accordi personali-individuali con il datore di lavoro e previste sanzioni (multe e ammende da 100 fino a 500 euro a dipendente) se non si fanno le comunicazioni in tempo o non si rispettano obblighi nell’accordo, a carico datore di lavoro.

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smart working

Dal 1° aprile 2024, che cade in giorno festivo (sarebbe “Pasquetta”), arriva il classico “pesce” di goliardica memoria, per chi fruisce dei benefici sul lavoro agile –smart working.

Sono stati infatti eliminati e cassati, tutti gli emendamenti finalizzati a prorogare o rendere l’istituto in modo strutturale e sistematico, che possa avere efficacia sia nel pubblico impiego che nel settore privato, previsti nel c.d. “decreto milleproroghe” (che sta dimostrando di NON prorogare un bel niente, su situazioni importanti per chi lavora….).

Infatti, il 31 marzo 2024 scadono le procedure semplificate per il regime di lavoro agile, per le situazioni relative a chi è qualificato come “lavoratore-lavoratrice fragile” e per i dipendenti-genitori che hanno figli sotto i 14 anni di età. Si ritorna quindi al regime precedente di tipo italico, che non corrisponde poi alle indicazioni e raccomandazioni date dall’Unione Europea e senza alcun miglioramento sistematico e razionale, rispetto alla normativa italiana di primo recepimento la legge 50/2017, di tali indicazioni U.E., quindi all’obbligo di sottoscrivere con il datore di lavoro, accordi individuali-personali.

Inoltre, si deve fare pure attenzione al rischio di sanzioni di tipo pecuniario, con multe (da 100 a 500 euro per ogni dipendente), se non sono rispettati i tempi delle comunicazioni agli organismi di vigilanza e controllo, ad accordi individuali sottoscritti, che quindi hanno efficacia anche (e soprattutto) per i “dipendenti fragili” e per lavoratrici- genitrici (e genitori) con prole e figli-figlie con età inferiore ai 14 anni…ALLA FACCIA DEI PROVVEDIMENTI E MISURE SULLE PARI OPPORTUNITA’ E SULL’ADEGUAMENTO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON I RITMI STRESSANTI E I TEMPI DI VITA, con connesse responsabilità di tutela e cura, che ricadono inevitabilmente sulle donne lavoratrici.

Quindi, datore di lavoro e dipendenti, DEVONO sottoscrivere un accordo individuale per il lavoro da remoto in modalità agile e smart working, a carattere obbligatorio, dal 1° di aprile 2024, operando le dovute comunicazioni a carico datoriale per evitare di subire le sanzioni economiche e le multe. La tipologia di accordo, che può essere a tempo determinato e quindi con un periodo limitato, oppure per i casi “strutturali”, specie per i dipendenti qualificati per motivi sanitari come “fragili”, a tempo indeterminato, in forma scritta e possono essere riconfermate, condizioni di miglior favore già godute dal-dalla dipendente e nell’accordo, dovranno essere specificate, le clausole e le condizioni di distribuzione, nella settimana o anche nel mese lavorativo, precise e specifiche nel caso di alternanza del lavoro svolto in presenza o quello effettuato da casa o da luogo predefinito diverso dalla normale sede di assegnazione (che si ricorda, può anche non coincidere con l’abitazione del-della dipendente).

L'accordo individuale (personalizzato, quindi), deve prevedere specifiche regole sul luogo in cui il lavoratore o la lavoratrice, potrà svolgere la propria mansione da remoto. Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di informare (ndr NON basta mettere clausole generiche di semplice riconferma di condizioni precedentemente fruite, vanno SPECIFICATE NEL TESTO DELL’ACCORDO INDIVIDUALE e PERSONALIZZATO) e di mettere a piena conoscenza del-della dipendente delle operazioni da svolgere, nonché dotarlo di idonei mezzi e di tutti gli strumenti da utilizzare per svolgere il lavoro in modalità agile e “da remoto”, con le relative modalità di controllo per quanto riguarda le prestazioni lavorative.

Diritto alla disconnessione e tutela della riservatezza: l’accordo DEVE PREVEDERE, inoltre, indicazioni a tutela dei dati e del lavoro del lavoratore o lavoratrice e del datore di lavoro. Elemento da considerare, a tutela dei dipendenti, che prestano servizio da casa e da remoto, è il diritto alla disconnessione, previsto dalla legge italiana del 2017, in cui lo svolgimento delle prestazioni lavorative da remoto, avvenga secondo precise fasce orarie per garantire il corretto riposo e l’alternanza tra lavoro e vita privata dei dipendenti.

Tempi di Comunicazione e sanzioni (multe): i datori di lavoro che ritardano o che non provvedono a stipulare un preciso accordo, con CLAUSOLE OBBLIGATORIE E BEN SPECIFICATE, POSSONO SUBIERE LE SANZIONI ECONOMICHE CITATE (da 100 fino a 500 euro per ogni dipendente), A PARTIRE DA APRILE 2024. Obbligo del datore di lavoro è procedere entro IL TERMINE MASSIMO DI 5 (CINQUE), dall’inizio della prestazione a comunicare l’inizio del lavoro tramite il portale Servizi Lavoro secondo la procedura standard. Il datore di lavoro è ulteriormente obbligato a conservare i documenti di accordo individuale sottoscritto con i – le dipendenti in lavoro agile, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni.

Punti infolavoro a Roma autogestiti da GATTI-E NERI-E (consulenze GRATUITE): LUNEDI’ ORE 17 19 LARGO GIUSEPPE VERATTI 25; GIOVEDI’ (SU APPUNTAMENTO) DALLE 17 ALLE 19.30 PIAZZA GAETANO MOSCA 51 (anche sede territoriale di Assoc. USICONS aps); DUE MERCOLEDI’ AL MESE (su appuntamento) in collaborazione con circolo del Prc, sportello R.E.D.S. (Reddito E Diritti Sociali) presso VIA DELLE ACACIE 88 CENTOCELLE.

Per APPUNTAMENTI mandare e mail a usiait1@virgilio.it grazie

A cura di Unione Sindacale Italiana Usi 1912

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